Cassazione Penale, Ordinanza n. 34874/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentata estorsione. Con i primi due motivi ha contestato l'affermazione di responsabilità, deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. La Corte ha rilevato che tali censure erano generiche e reiterative di doglianze già sollevate in appello e già disattese, quindi prive di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre miravano a ottenere una nuova valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, attività preclusa in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni. Con un ulteriore motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando l'entità dell'importo oggetto della seconda minaccia estorsiva e l'abitualità della condotta desunta dai precedenti penali, anche specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi diretti a contestare responsabilità e attendibilità della persona offesa perché generici, reiterativi e rivolti a una rivalutazione del merito; ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e non illogico l'esclusione della causa di non punibilità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, c.p.p.
specificità, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; censure reiterative di quelle già respinte in appello, senza effettivo confronto con la motivazione impugnata, sono inammissibili.
art. 131-bis c.p.
conformemente a quanto prescritto dall'art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, per entità dell'offesa e abitualità desumibile anche dai precedenti penali, non risulti meritevole della causa di non punibilità.
art. 620 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito, né una diversa lettura dell'attendibilità della persona offesa, salvo che la motivazione del giudice di merito presenti manifeste contraddizioni o illogicità decisive.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo della concreta offensività della condotta e della sua abitualità; la presenza di precedenti specifici e l'entità dell'offesa possono legittimare il diniego della causa di non punibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34815/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34852/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34853/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34854/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34855/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34856/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →