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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05635/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo insussistenti elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato, quanto alla responsabilità, la decisione di primo grado resa nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo e altro. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e consistenti nella mera riproposizione di censure già esaminate e adeguatamente respinte nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro tremila.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già affrontate e confutate in modo congruo dalla decisione impugnata, senza specifiche censure effettivamente critiche.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non si confronta concretamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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