Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36083/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

1) Violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990: il Tribunale ha disposto l'espulsione in modo 'automatico' senza un preventivo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero, come invece richiesto dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale. 2) Violazione relativa alla confisca del denaro sequestrato: il Tribunale ha ordinato la confisca ritenendo il denaro pertinente al reato per mera affermazione, senza dimostrare il nesso di pertinenzialità e senza valutare la giustificazione difensiva (ossia che la somma derivava dall'attività lavorativa della moglie, documentata da estratto conto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sull'espulsione e sulla confisca del denaro, rinviando al Tribunale di Prato per un nuovo esame su tali punti. Ha precisato che: a) l'applicazione dell'espulsione richiede un espresso e motivato accertamento della pericolosità sociale anche in caso di patteggiamento (richiamando la sentenza n.58/1995 della Corte costituzionale e giurisprudenza consolidata); b) la confisca del denaro in caso di mera detenzione di stupefacenti è consentita solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240‑bis c.p. e non può essere disposta con motivazione assertiva in assenza del necessario nesso tra denaro e reato.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990

    L'espulsione come misura di sicurezza personale richiede un preventivo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero anche quando la misura venga disposta con sentenza di patteggiamento; non è ammissibile un'applicazione 'automatica' senza motivazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti; nella vicenda ha costituito il fatto-base della condanna ma non legittima di per sé la confisca del denaro senza ulteriore nesso probatorio.

  • art. 240‑bis cod. pen.

    Per la confisca del denaro relativo a reati collegati agli stupefacenti, è necessario che ricorrano le condizioni previste da quest'articolo (nesso con il reato, natura di provento o strumento). In assenza di tali condizioni la confisca non è consentita per il reato di mera detenzione.

  • art. 240 cod. pen.

    La Corte osserva che l'art. 240 (confisca per equivalente etc.) non è applicabile automaticamente alla mera detenzione di stupefacenti se non sussiste il nesso richiesto dalla norma.

  • art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. n. 309/1990

    La disposizione che riguarda modalità particolari di confisca nelle ipotesi di cessione non si applica al caso di mera detenzione; dunque non può giustificare la confisca in assenza di cessione o del relativo nesso probatorio.

  • Sentenza n. 58 della Corte costituzionale (1995)

    sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale

    Principio secondo cui anche nella sentenza di patteggiamento il giudice deve valutare e motivare la sussistenza della pericolosità sociale quando dispone misure di sicurezza personali quali l'espulsione.

Massime di principio

  • L'espulsione di uno straniero come misura di sicurezza non può essere disposta automaticamente: il giudice deve operare un accertamento concreto e motivato della pericolosità sociale, anche in caso di patteggiamento.
  • La confisca del denaro sequestrato in caso di mera detenzione di stupefacenti richiede il concreto accertamento del nesso di pertinenzialità o della natura di provento ai sensi dell'art. 240‑bis c.p.; non è sufficiente una motivazione assertiva.
  • Il Tribunale di merito deve valutare e motivare le prove e le giustificazioni fornite dalla difesa (es. estratti conto, documentazione sulla provenienza del denaro) prima di ordinare misure patrimoniali.
  • In caso di vizi motivazionali relativi a misure accessorie o patrimoniali la Corte di Cassazione può annullare parzialmente la sentenza rimettendo gli atti al giudice di merito per un nuovo esame limitato ai punti censurati.
  • Le decisioni giurisprudenziali e costituzionali richiamate vincolano il giudice di merito: l'assenza di motivazione adeguata costituisce profilo rilevante di illegittimità suscettibile di annullamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.