Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13311 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contribuente aveva impugnato due iscrizioni ipotecarie ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, contestando, tra l'altro, i vizi di notifica delle iscrizioni, l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'omessa notifica delle intimazioni di pagamento previste dall'art. 50, comma 2, del medesimo decreto. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso per i crediti di propria competenza e dichiarato illegittime le ipoteche; la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione con una motivazione estremamente sintetica, limitandosi a richiamare le argomentazioni del primo giudice senza esaminare specificamente i motivi di appello dell'Agente della riscossione. Equitalia ha quindi denunciato, in via principale, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, in via subordinata, violazioni relative alla notifica delle iscrizioni ipotecarie, all'art. 7 della L. n. 212/2000 e all'applicazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente. Il giudice regionale aveva richiamato la sentenza di primo grado senza indicare le ragioni per cui riteneva infondati i motivi di appello e senza consentire il controllo dell'iter logico-giuridico seguito. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, anche perché riferiti principalmente alla motivazione della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sulla legittimità delle iscrizioni ipotecarie.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione di ipoteca da parte dell'Agente della riscossione a garanzia dei crediti tributari o, nei limiti della giurisdizione competente, di altri crediti.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2

    La sua applicabilità all'iscrizione ipotecaria era stata contestata, ma la Cassazione non ha esaminato la questione nel merito perché il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1

    motivazione degli atti e allegazione degli atti richiamati

    La contribuente aveva dedotto l'insufficiente motivazione delle comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria e la mancata allegazione della nota di iscrizione; anche questa questione non è stata decisa per l'assorbimento del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    violazione o falsa applicazione di legge; nullità della sentenza; omesso esame

    La Corte ha accolto il ricorso ai sensi del n. 4, ravvisando la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Costituisce il riferimento processuale al rinvio conseguente alla cassazione della sentenza, con necessità di un nuovo esame da parte del giudice competente.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello può motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado solo se indica, anche sinteticamente, di avere esaminato i motivi di appello e spiega perché li ritiene infondati o comunque non decisivi.
  • Il semplice richiamo generico e acritico alla motivazione della sentenza precedente, senza confronto con le censure dell'appellante, può integrare motivazione apparente e determinare la nullità della sentenza.
  • La Cassazione può cassare con rinvio per un vizio di motivazione senza pronunciarsi sulle questioni sostanziali relative alla validità dell'atto tributario o dell'iscrizione ipotecaria.
  • Quando viene accolto un motivo processuale relativo alla struttura o alla motivazione della sentenza, gli ulteriori motivi di merito possono essere dichiarati assorbiti e dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio.
  • Nel valutare una sentenza d'appello, occorre verificare che, anche considerando congiuntamente la motivazione di primo grado e quella d'appello, sia ricostruibile un percorso logico-giuridico autonomo, comprensibile e riferito alle specifiche contestazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.