Sentenza del 16/07/2015 n. 3399 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Ricorso - Errata indicazione della norma applicabile - Validità del ricorso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2008, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, con cui era stato disconosciuto un credito d'imposta riportato dall'anno 2007. L'Amministrazione aveva ritenuto omessa la dichiarazione 2007 perché presentata tardivamente e aveva quindi escluso il credito direttamente mediante iscrizione a ruolo. Il contribuente ha sostenuto che il credito era effettivamente maturato e che il suo disconoscimento richiedeva un motivato avviso di accertamento o rettifica, non potendo essere effettuato tramite un semplice controllo automatizzato. Nel ricorso era stata erroneamente richiamata la norma IVA sulle procedure automatizzate, anziché l'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della cartella. Ha ritenuto valido il ricorso introduttivo, poiché conteneva l'indicazione dell'atto impugnato, dell'oggetto e delle ragioni della contestazione; l'errato richiamo normativo non ne determina l'inammissibilità, spettando al giudice qualificare giuridicamente i fatti e le domande. Nel merito, ha stabilito che il controllo automatizzato può riguardare soltanto dati dichiarati, errori materiali o di calcolo, mentre non può risolvere questioni giuridiche né verificare l'esistenza di un credito derivante da una dichiarazione considerata omessa. Il disconoscimento del credito avrebbe quindi richiesto un motivato avviso di rettifica o accertamento. La cartella, non preceduta da tale atto, è stata ritenuta illegittima. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione
La norma consente l'iscrizione diretta a ruolo solo quando la maggiore imposta risulta da un controllo meramente cartolare, basato sui dati dichiarati o sulla correzione di errori materiali o di calcolo. Non consente di risolvere questioni giuridiche o di svolgere verifiche sull'effettiva esistenza di un credito.
Art. 54-bis del d.P.R. 633/1972
Disciplina la procedura di controllo automatizzato in materia IVA ed è stata erroneamente richiamata dal contribuente al posto dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. L'errore non ha invalidato il ricorso, perché la qualificazione giuridica della controversia spetta al giudice.
Art. 2, comma 7, del d.P.R. 322/1998
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che la dichiarazione presentata oltre il termine dovesse considerarsi omessa e potesse produrre effetti soltanto a favore dell'Amministrazione. La sentenza, tuttavia, ha ritenuto che il disconoscimento del credito fondato su tale valutazione non potesse essere effettuato mediante controllo automatizzato.
Cass. civ., Sez. Trib., n. 14070/2011
con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione
Il controllo automatizzato non può sostituire l'attività di accertamento quando siano necessarie valutazioni giuridiche o l'esame di elementi esterni alla dichiarazione.
Cass. civ., Sez. VI, n. 5318/2012
la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare
Il disconoscimento di un credito riportato da un'annualità precedente, quando richiede di stabilire se quel credito esista giuridicamente, deve essere preceduto da un motivato avviso di rettifica.
Cass. civ., Sez. VI, n. 25521/2014
il disconoscimento del credito e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica
Il principio secondo cui il controllo automatizzato non può affrontare questioni giuridiche vale non soltanto per l'IVA, ma anche per le imposte dirette.
Massime di principio
- L'erronea indicazione della norma applicabile non rende automaticamente inammissibile un ricorso se l'atto impugnato, la domanda e le ragioni della contestazione sono comunque comprensibili.
- Il giudice deve qualificare giuridicamente la controversia sulla base dei fatti e delle doglianze esposte, senza essere vincolato dal nomen iuris o dal riferimento normativo scelto dalla parte.
- Il controllo automatizzato può correggere errori materiali, aritmetici o difformità immediatamente rilevabili dai dati della dichiarazione, ma non può essere utilizzato per decidere questioni controverse sull'esistenza o spettanza di un credito d'imposta.
- Quando l'Amministrazione disconosce un credito perché ritiene omessa, tardiva o giuridicamente invalida una dichiarazione precedente, sta compiendo una valutazione giuridica che normalmente richiede un motivato avviso di accertamento o rettifica.
- Una cartella emessa tramite controllo automatizzato senza il necessario previo atto motivato può essere annullata, anche se l'Amministrazione ritiene sostanzialmente insussistente il credito.
- La validità procedurale del ricorso e la fondatezza nel merito sono questioni distinte: un ricorso può essere valido nonostante un errore normativo, ma deve comunque esporre in modo sufficientemente chiaro i fatti e le contestazioni.
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