Sentenza del 11/12/2015 n. 25023 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale nella parte in cui aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, notificato il 29 luglio 2008. Secondo il Comune, l'avviso era tempestivo perché l'art. 8 del regolamento comunale ICI, adottato in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l), n. 3, prevedeva un termine quinquennale per la notifica degli accertamenti, applicabile prima dell'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tale legge aveva poi previsto un analogo termine quinquennale a livello nazionale, applicabile anche ai rapporti d'imposta pendenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo legittimo il termine quinquennale previsto dal regolamento comunale e applicabile all'annualità 2003. Ha escluso che tale disciplina fosse stata implicitamente abrogata dallo Statuto dei diritti del contribuente, poiché non si trattava di una proroga successiva di un termine già in corso, ma della preventiva determinazione di un termine più lungo autorizzata dalla legge. Ha inoltre ritenuto applicabile ai rapporti pendenti la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente all'annullamento dell'avviso relativo al 2003, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Genova, anche per le spese. Resta ferma, nel giudizio di legittimità, la parte della sentenza relativa all'ICI 2004 non impugnata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
termine triennale previsto per la notifica dell'avviso di accertamento ICI
Il termine triennale costituisce la disciplina generale, ma può essere sostituito da un termine più lungo quando ciò sia consentito dalla normativa e previsto dal regolamento comunale.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l), n. 3
i comuni possono con regolamento determinare un termine di decadenza ... comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione
La norma autorizzava i comuni a stabilire preventivamente, mediante regolamento, un termine di accertamento fino a cinque anni, senza che ciò costituisse una proroga di un termine già scaduto.
Art. 8 del regolamento ICI del Comune di Genova
termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento
Il regolamento comunale aveva validamente previsto il termine quinquennale per gli accertamenti ICI, rendendo tempestivo l'avviso relativo al 2003 notificato nel 2008.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171
termine decadenziale di cinque anni; applicazione anche ai rapporti d'imposta pendenti
La legge ha abrogato l'art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ma ha introdotto un termine quinquennale nazionale e ne ha previsto l'applicazione anche ai rapporti ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
L. n. 212 del 2000, art. 3, commi 3 e 4
i termini di prescrizione e di decadenza ... non possono essere prorogati
Il divieto di proroga non impedisce l'applicazione di un termine più lungo già previsto in via preventiva da una norma regolamentare legittimamente adottata; inoltre, non determina l'abrogazione implicita della disciplina autorizzatoria precedente.
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 67
proroga dei termini in scadenza per l'accertamento dell'ICI
Le proroghe legislative dei termini ICI operavano sui termini concretamente applicabili, che potevano essere triennali o quinquennali in base all'esistenza del regolamento comunale.
Massime di principio
- In materia tributaria, il termine ordinario di decadenza può essere sostituito da un termine più lungo quando una legge abilita l'ente locale a prevederlo con regolamento e il regolamento sia stato validamente adottato.
- La previsione preventiva di un termine quinquennale non equivale a una proroga di un termine già scaduto: perciò non è automaticamente vietata dalle norme che impediscono la proroga dei termini di decadenza.
- Quando una legge successiva introduce un termine quinquennale e stabilisce espressamente che si applichi ai rapporti pendenti, essa può incidere anche su accertamenti relativi ad annualità precedenti, purché il rapporto non sia già definitivamente esaurito.
- Per valutare la tempestività di un accertamento occorre verificare sia la disciplina nazionale vigente sia l'eventuale regolamento locale applicabile nell'anno interessato, oltre alla data di effettiva notifica dell'atto.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente ogni aspetto della controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa nei limiti indicati dalla Corte e provvedere anche sulle spese.
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