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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16818/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio sul saldo passivo di un conto corrente intrattenuto tra un cliente e una banca. In primo grado il Tribunale aveva rideterminato il saldo passivo in euro 11.486,89, respingendo la domanda riconvenzionale della banca. Il cliente aveva proposto appello principale; la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale della banca. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, la violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che la specificità dell'appello sussisterebbe quando l'atto consente di individuare con certezza statuizione impugnata, ragioni del gravame e censure, senza necessità di formali indicazioni di norme violate; con il secondo, la violazione dell'art. 1283 c.c., lamentando che il giudice di primo grado avesse accertato il saldo debitore senza previamente dichiarare la nullità del contratto per asserita mancanza di elementi essenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente astratto e privo di specifico riferimento al contenuto dell'atto di appello ritenuto generico dalla Corte territoriale: chi censura in cassazione l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve trascrivere o comunque riportare in modo sufficiente il contenuto del motivo di gravame, così da dimostrarne la specificità. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva deciso solo sull'inammissibilità dell'appello e non aveva esaminato il merito della controversia; pertanto la doglianza, diretta contro la sentenza di primo grado, era estranea al decisum impugnato e non soddisfaceva il requisito di specificità dei motivi di ricorso ex art. 366, n. 4, c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di difese dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; in cassazione, la censura contro la declaratoria di inammissibilità per genericità richiede che il ricorrente illustri in modo puntuale perché il gravame fosse invece specifico, riportandone il contenuto essenziale.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito della relativa questione perché la doglianza non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; sono inammissibili le censure prive di attinenza al decisum o dirette contro pronunce diverse da quella impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione una sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità deve indicare in modo puntuale il contenuto del motivo di gravame e dimostrarne la specificità: non basta affermazioni generiche o rinvii all'atto di appello.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per censurare la sentenza di primo grado quando la sentenza d'appello si è arrestata a una pronuncia di inammissibilità: le doglianze devono essere riferite esattamente al decisum della decisione impugnata.
  • Il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. impone che i motivi del ricorso siano specifici, completi e strettamente pertinenti alla statuizione impugnata; la mancanza di tale pertinenza determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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