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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23401/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sequestro preventivo ai fini di confisca di un'autovettura Mercedes munita di targa di circolazione provvisoria tedesca per l'esportazione, ritenuta introdotta nel territorio dell'Unione Europea priva di valida immatricolazione e sottratta al pagamento dei diritti doganali e dell'IVA. Contestazioni principali: (1) qualificazione del veicolo come merce extra-UE o come bene comunitario in ragione della carta di circolazione provvisoria ancora valida; (2) sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per il reato di contrabbando e l'intenzione di evadere dazi/IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la qualificazione del veicolo come merce extra-UE perché non immatricolato nel registro automobilistico di uno Stato membro UE (era radiato in Germania e non immatricolato in Francia) e perché la targa provvisoria finalizzata all'esportazione esaurisce la sua funzione una volta effettuata l'esportazione. Ha inoltre ritenuto sussistente il fumus commissi delicti quanto all'elemento soggettivo, ritenendo non credibile la giustificazione dell'indagato e rilevando l'onere di informarsi sulla disciplina doganale quando si usa un bene di elevato valore. Conseguenza: rigetto del ricorso e mantenimento del provvedimento di sequestro preventivo (con condanna alle spese del procedimento di impugnazione, secondo l'ordinanza finale).

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), art. 282, lett. d)

    La norma sul contrabbando è stata interpretata nel senso che la condotta di introdurre nel territorio UE merce non immatricolata/extra-UE integra l'oggettivo del reato; la qualificazione di 'merce extra-UE' non è elusa dalla presenza di una carta di circolazione provvisoria finalizzata all'esportazione.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), art. 292

    Richiamata in premessa dal ricorrente come norma alternativa; la Corte non ha ritenuto modificasse la qualificazione doganale del bene, confermando invece l'applicazione delle norme contro il contrabbando per beni rientranti senza esenzioni.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), art. 293

    Richiamato in relazione alle sanzioni e alle misure reali; la Corte ha ritenuto sussistere il fumus per l'applicazione delle misure cautelari reali ex artt. sul contrabbando.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (norme IVA), artt. 1, 67, 69, 70

    Norme tributarie rilevanti per l'addebito dell'evasione IVA; la Corte ha considerato che l'introduzione nel territorio UE di veicolo non sdoganato può comportare l'obbligo di pagamento dell'IVA al rientro, aspetto rilevante per il fumus commissi delicti.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)

    Richiamato per la nozione di status doganale della merce; la Corte ha utilizzato il codice doganale dell'UE per stabilire che un veicolo non immatricolato in un registro automobilistico UE che rientra nello spazio unionale è merce extra-UE soggetta a dazi salvo esenzioni specifiche.

  • Regolamento CEE n. 2913/92 e Regolamento CE n. 2454/1993

    Citati dal ricorrente per sostenere la natura comunitaria del veicolo; la Corte ha ritenuto l'interpretazione difensiva inefficace a contrastare il principio che la targa provvisoria per esportazione non surroga l'immatricolazione e non impedisce la qualificazione come merce extra-UE al rientro.

  • Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, artt. 207-218

    Norme sul regime doganale dei veicoli: la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non prevedono esenzione generalizzata per soggetti residenti in UE che introducono veicoli non immatricolati nel registro di uno Stato membro.

  • Codice penale, art. 43

    Richiamato in ordine all'elemento soggettivo (dolo): la Corte distingue tra errore sui fatti e errore sul precetto; l'ignoranza della norma penale non esclude il dolo salvo che l'ignoranza sia inevitabile.

  • Codice penale, art. 5

    Principio sull'ignoranza della legge penale: la Corte ha ricordato che l'ignoranza della norma può valere solo se inevitabile; nel caso il ricorrente non ha dimostrato un'ignoranza inevitabile delle regole doganali.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge), utilizzata per inquadrare i motivi presentati dal ricorrente.

Massime di principio

  • Una carta di circolazione provvisoria rilasciata da uno Stato membro finalizzata all'esportazione esaurisce la sua funzione una volta completata l'esportazione: alla rientranza nel territorio UE il veicolo non immatricolato in un registro automobilistico di Stato membro va considerato merce extra-UE salvo specifiche esenzioni.
  • La mancanza di immatricolazione in uno Stato membro è elemento decisivo per la qualificazione doganale: non può essere compensata dalla mera disponibilità di una targa provvisoria per esportazione.
  • Il rientro in UE di beni extra-UE impone il pagamento di dazi e IVA salvo che non sussistano esenzioni espressamente previste; chi introduce il bene ha l'onere di informarsi sulle disposizioni doganali applicabili, specie se il bene è di elevato valore.
  • Ai fini delle misure cautelari reali, è sufficiente il fumus commissi delicti: la prova piena del dolo non è richiesta, ma il ricorrente deve fornire spiegazioni credibili per escludere la sussistenza del fumus.
  • L'ignoranza della norma fiscale o doganale non esclude il dolo salvo che tale ignoranza sia oggettivamente inevitabile; situazioni di incertezza interpretativa della norma possono giustificare una posizione difensiva diversa, ma devono essere dimostrate.
  • La disponibilità del veicolo in forza di procura o affidamento non esclude la responsabilità dell'utilizzatore, che resta obbligato a rispettare gli obblighi doganali e fiscali connessi all'introduzione/rientro del bene nel territorio UE.

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