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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38558/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Brindisi per reati connessi a stupefacenti (marijuana e cocaina). I motivi di ricorso contestavano: a) inesistenza di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta del PM; b) vizio cumulativo della motivazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva senza adeguata verifica della personalità del ricorrente e del tempo trascorso; c) erronea qualificazione della sostanza (si sarebbe trattato solo di "erba"/marijuana e non di cocaina) e mancata valutazione dell'ipotesi c.d. lieve; d) illogicità della valutazione delle esigenze cautelari, essendo l'imputato incensurato e i fatti risalenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi motivi generici e non idonei a superare la motivazione del provvedimento impugnato e ha escluso che vi fosse carenza di autonoma argomentazione dell'ordinanza del Tribunale. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati o generici gli altri motivi: il Tribunale aveva valutato correttamente la gravità indiziaria, l'ammissione di fatto in sede di interrogatorio, l'entità dei quantitativi, la durata della condotta (4-5 mesi), il ruolo dell'imputato come procacciatore con rete quotidiana di acquirenti e i contatti con soggetti detenuti. Conseguentemente il provvedimento di custodia è stato confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • artt. 81 e 110 cod. pen.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    indicati nella motivazione in relazione a stupefacente del tipo marijuana e cocaina

    Le norme sono state richiamate per la qualificazione dei reati connessi alla detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, sulla base del compendio indiziario (quantitativi, durata, ruolo), le fattispecie non fossero riconducibili alla sola ipotesi lieve e giustificassero la misura cautelare

  • art. 292, comma 1, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.

    richiamata dal ricorrente per dedotta mancanza di autonoma motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata conteneva adeguata motivazione autonoma e critica rispetto alla richiesta del PM, e che il richiamo alla imputazione provvisoria non inficia la verifica dei fatti

  • art. 273 cod. proc. pen.; artt. 73, comma 1, 4 e 5 d.P.R. n. 309/90

    invocati in relazione alla qualificazione della sostanza e all'ipotesi c.d. lieve

    La Corte ha ritenuto infondato il rilievo difensivo sulla esclusiva presenza di stupefacente "leggero"; non essendo sufficientemente dimostrata la sola erba né il relativo quantitativo utile a configurare la lieve entità, la qualificazione non è stata modificata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    invocato per contestare la logica delle esigenze cautelari

    La Corte ha ritenuto coerente e logica la valutazione delle esigenze cautelari effettuata dal Tribunale (pericolo di reiterazione, gravità indiziaria, ruolo e quantità), giustificando la misura carceraria

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria

    Ordinato l'espletamento degli adempimenti di cancelleria previsti dalla disposizione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • Un vizio di autonoma motivazione del giudice d'appello o del tribunale non è automaticamente accertato perché la motivazione richiama o riprende la richiesta del pubblico ministero; occorre che la difesa specifichi punti concreti e rilevanti in cui manchi qualsiasi valutazione critica o autonoma
  • I motivi di ricorso generici o non sufficientemente sviluppati sono frequentemente dichiarati inammissibili: la censura deve indicare in modo puntuale il vizio logico-giuridico e gli specifici passaggi omessi o contraddittori
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) può essere legittimamente fondata su elementi quali rilevanti quantitativi di droga, durata della condotta, ruolo organizzativo e rete di clienti: tali elementi, se provati, giustificano anche la custodia in carcere
  • La mera contestazione della qualificazione della sostanza (es. 'erba' vs 'cocaina') richiede elementi probatori chiari (quantitativi, risultanze peritali, intercettazioni precise); senza ciò la differente classificazione difficilmente ribalta la valutazione cautelare
  • Ammissioni o comportamenti del indagato in sede di convalida/interrogatorio e la gravità indiziaria pesano molto nella valutazione della misura cautelare; la difesa deve documentare circostanze concrete per contrastare tale apprezzamento
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende), per cui è importante valutare la pregnanza delle censure prima di proporre impugnazioni

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