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Sentenza

Sentenza n. 4351/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza n.626/2025 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro;

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 626/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all'erogazione di 500 euro annui tramite carta elettronica per ciascun anno scolastico dal 2019/20 al 2023/24, e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, un profilo di inammissibilità per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, in ragione dell'asserita invalidità della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice. La sentenza era stata notificata all'indirizzo PEC urp@postacert.istruzione.it, tratto dal registro IPA, nonché agli uffici scolastici regionale e provinciale e all'Avvocatura dello Stato; il Ministero risultava invece aver indicato nel Registro delle PP.AA. il domicilio digitale uffgabinetto@postacert.istruzione.it.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile. Il termine dilatorio di 120 giorni dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche all'ottemperanza diretta a conseguire il pagamento di somme dovute in base a un titolo giudiziale, compreso il pagamento mediante moneta elettronica. Perché il termine inizi a decorrere, il titolo deve essere notificato alla sede reale dell'amministrazione debitrice utilizzando il domicilio digitale correttamente individuato: l'indirizzo ricavato dal registro IPA è utilizzabile soltanto se l'amministrazione non ha indicato un indirizzo nel Registro delle PP.AA. Poiché il Ministero aveva registrato in quest'ultimo il proprio domicilio digitale, la notifica all'indirizzo IPA urp@postacert.istruzione.it non era valida; neppure le notifiche agli uffici scolastici periferici, che non erano i soggetti condannati, né quella presso l'Avvocatura dello Stato, prevista a fini processuali e non sostitutiva della notifica alla sede dell'amministrazione onerata, potevano supplire. Non essendo iniziato a decorrere il termine dilatorio, l'azione era inammissibile. Spese compensate per la difesa di mero stile dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento spontaneo si applica anche al ricorso per ottemperanza volto a eseguire una sentenza di condanna pecuniaria, incluso il pagamento mediante carta elettronica.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Il domicilio digitale presente nel registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione solo se il suo indirizzo non risulta dal Registro delle PP.AA.; in presenza di un indirizzo in quest'ultimo registro, la notifica va effettuata a tale domicilio.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.

    La disposizione non rende l'IPA un elenco generale e autonomo utilizzabile per notificare alle amministrazioni: la notifica all'indirizzo IPA è valida soltanto alle condizioni stabilite dall'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, ossia in assenza di un domicilio digitale dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando questo mira all'esecuzione di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme, anche mediante moneta elettronica.
  • Per far decorrere il termine dilatorio, il titolo esecutivo deve essere notificato alla sede reale dell'amministrazione debitrice presso il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici elenchi; il domicilio risultante dal registro IPA è utilizzabile solo quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.
  • La notificazione del titolo a uffici periferici diversi dall'amministrazione centrale condannata, o presso l'Avvocatura dello Stato, non sostituisce la notifica alla sede reale dell'amministrazione debitrice necessaria ai fini dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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