Sentenza n. 170/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del Decreto della Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, Prot. n. -OMISSIS-(recante il diniego definitivo della licenza di porto di pistola per difesa personale), notificato in data 16.5.2025; - per quanto occorrer possa, del Decreto della Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, Prot. Uscita N.-OMISSIS- (Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 s.m.i., concernente il parere contrario alla richiesta di licenza per il porto di pistola per difesa personale ex art. 42 T.U.L.P.S.), notificato via PEC in data 10.01.2025; - di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché sconosciuto, ove lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo della licenza di porto di pistola per difesa personale, preceduto da comunicazione di preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare ininterrottamente dal 2008 al 2024 di una licenza di porto di pistola per difesa personale, aveva omesso di chiederne tempestivamente il rinnovo e aveva quindi presentato una nuova istanza di rilascio. La domanda era motivata dalle attività professionali svolte, tra cui la gestione di più esercizi commerciali, il personale versamento di ingenti somme di denaro contante, anche in orari serali e notturni, e l'operatività in un territorio caratterizzato da elevata criminalità. La Prefettura, sulla base del parere contrario della Questura, aveva ritenuto insussistente il dimostrato bisogno previsto dall'art. 42 T.U.L.P.S., osservando che il ricorrente non aveva subito minacce personali o specifici eventi criminosi, che le motivazioni erano prevalentemente economiche e che non era stato comprovato il personale maneggio del denaro contante. Il ricorrente ha dedotto violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza e giusto procedimento; violazione del legittimo affidamento maturato in ragione del possesso ultradecennale della licenza; erronea valutazione del dimostrato bisogno; carenza istruttoria e motivazionale; travisamento dei fatti; contraddittorietà e illogicità del diniego. In particolare, ha sostenuto che l'istanza, pur formalmente qualificata come richiesta di nuovo rilascio, dovesse essere valutata sostanzialmente come richiesta di rinnovo e che l'amministrazione non avesse considerato né il mantenimento delle condizioni che avevano giustificato i precedenti rinnovi, né la documentazione attestante i versamenti personali di ingenti somme di denaro contante, né il contesto territoriale e professionale esposto a rischio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che, considerato il possesso ininterrotto della licenza per sedici anni e il permanere delle condizioni personali e lavorative, l'istanza formalmente presentata come nuova richiesta avesse sostanzialmente natura di richiesta di rinnovo e non potesse essere esaminata come una prima istanza. L'amministrazione avrebbe dovuto verificare se fossero venute meno o si fossero significativamente ridotte le condizioni di fatto e di diritto che avevano giustificato i precedenti rilasci e rinnovi. Il precedente possesso non attribuisce un diritto automatico al rinnovo e non esonera l'autorità da una valutazione attuale e concreta, ma, in presenza di un possesso ultradecennale a condizioni invariate, il diniego richiede una motivazione rafforzata, dalla quale risultino eventuali mutamenti dei criteri generali, del quadro indiziario o della personalità del richiedente. Nel caso concreto la Prefettura non ha indicato alcun mutamento restrittivo dei criteri, alcuna modifica delle circostanze che avevano fondato i precedenti rinnovi né elementi sopravvenuti di inaffidabilità. Il TAR ha inoltre ravvisato un deficit istruttorio e motivazionale, poiché l'amministrazione non aveva considerato adeguatamente le attività professionali del ricorrente, il contesto territoriale caratterizzato da criminalità, le allegazioni relative a furti, rapine e attentati ai danni delle attività gestite e la documentazione sui versamenti di ingenti somme di denaro contante. Tale documentazione, corroborata in giudizio dalle carte di deposito intestate al ricorrente e dalle liste dei movimenti bancari, era idonea a comprovare almeno indiziariamente la personale movimentazione del denaro; diversamente, si sarebbe imposto al ricorrente di fornire una prova negativa. La mancata pregressa esposizione a minacce personali o ad aggressioni non poteva essere valorizzata in modo decisivo, poiché contraria alla funzione preventiva e cautelare del porto d'armi. È stato quindi annullato il diniego, con obbligo della Prefettura di rideterminarsi conformemente ai principi affermati. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale è subordinato alla dimostrazione di un bisogno concreto; il potere amministrativo resta discrezionale, ma deve essere esercitato mediante una valutazione attuale, concreta, completa e non illogica delle circostanze personali e ambientali.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorrente ha presentato controdeduzioni al preavviso di rigetto e la relativa documentazione doveva essere adeguatamente esaminata dall'amministrazione nella decisione finale.
art. 699 c.p.
Il divieto generale di circolare armati è stato richiamato dalla Prefettura per affermare il carattere eccezionale della licenza di porto d'armi e la priorità della difesa pubblica assicurata dallo Stato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In ragione dell'accoglimento del ricorso, l'amministrazione è stata obbligata a rimborsare il contributo unificato, pur con compensazione delle spese di lite.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il possesso ultradecennale e ininterrotto di una licenza di porto di pistola per difesa personale, seguito da un'istanza di nuovo rilascio presentata a breve distanza dalla scadenza per omesso tempestivo rinnovo, impone all'amministrazione di valutare la domanda sostanzialmente come richiesta di rinnovo, quando siano rimaste invariate le condizioni personali e lavorative del titolare.
- Il precedente rilascio o rinnovo di una licenza di porto d'armi non attribuisce un diritto automatico alla prosecuzione del titolo e non esonera l'amministrazione dalla verifica attuale e concreta dei presupposti; tuttavia, dopo un possesso protratto per lungo tempo a condizioni invariate, il diniego richiede una motivazione rafforzata sulle ragioni del mutamento rispetto ai precedenti rinnovi.
- Nel valutare il dimostrato bisogno di portare un'arma per difesa personale, l'autorità di pubblica sicurezza deve considerare complessivamente le attività svolte dal richiedente, il personale maneggio di denaro, le modalità e gli orari degli spostamenti e dei versamenti, il contesto territoriale e gli elementi indicativi del rischio, senza limitarsi all'assenza di precedenti minacce o aggressioni personali.
- La documentazione bancaria relativa a versamenti di ingenti somme di denaro, collegata a strumenti di deposito intestati al richiedente e non contestata con elementi contrari, può costituire prova indiziaria del personale maneggio del contante; l'amministrazione non può pretendere una prova negativa dell'eventuale effettuazione delle operazioni da parte di terzi.
- Il diniego di una licenza di porto d'armi per difesa personale è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione richiama principi generali e formule stereotipate, ma omette di confrontarsi con le specifiche allegazioni e produzioni documentali dell'interessato e con il contesto concreto nel quale il rischio sarebbe maturato.
- L'assenza di pregresse minacce o aggressioni personali non può, isolatamente, escludere il dimostrato bisogno, poiché la licenza per difesa personale ha anche una funzione preventiva rispetto a rischi concreti e attuali.
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