Cassazione Penale, Sentenza n. 17641/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bernardini impugnava per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena (basata sul terzo comma dell'art. 628 c.p.) e la sentenza che invece aveva applicato la pena del quarto comma, con conseguente pregiudizio per i benefici penitenziari e per la detenzione domiciliare; D'Arpa lamentava la mancata motivazione del diniego delle circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento. La Procura generale aveva chiesto annullamento con rinvio; Bernardini ha poi rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili: quello di Bernardini per intervenuta rinuncia (artt. 589, 591 c.p.p.), quello di D'Arpa perché il motivo proposto è inammissibile in cassazione quando riguarda l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non indicate nella richiesta di applicazione della pena (art. 448, comma 2‑bis c.p.p. e giurisprudenza richiamata). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, avendo la Corte ravvisato profili di colpa e la tardività della comunicazione della rinuncia di Bernardini, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila. Decisione resa il 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
La distinzione tra il terzo e il quarto comma era centrale alla censura di Bernardini: il giudice deve applicare la pena in conformità alla fattispecie e alla cornice sanzionatoria posta a base dell'accordo; una diversa scelta può incidere sul calcolo della pena e sui benefici
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
In tema di patteggiamento, è inammissibile in cassazione dedurre l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione della pena; tale motivo non può essere sollevato in ricorso per cassazione
art. 589 c.p.p.
Regola la rinuncia al ricorso: la rinuncia validamente manifestata determina l'inammissibilità del ricorso
art. 591 c.p.p.
Conferma gli effetti della rinuncia al ricorso e le relative conseguenze procedurali
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese del procedimento
art. 587 c.p.p.
Richiamato per la posizione processuale del ricorrente D'Arpa (atto indicato nel testo), purtroppo il motivo proposto è risultato inammissibile
Massime di principio
- La rinuncia valida al ricorso determina l'inammissibilità del ricorso stesso; chi rinuncia perde la possibilità di ottenere la riforma in cassazione.
- Nel procedimento di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), in cassazione non è consentito dedurre l'omessa applicazione di circostanze attenuanti che non siano state esplicitamente richieste o indicate nella domanda di applicazione della pena (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.).
- Se si intende contestare l'omissione o la valutazione di circostanze attenuanti, tali questioni devono essere sollevate già nella richiesta o con strumenti processuali diversi; non possono essere introdotte ex novo in cassazione dopo patteggiamento.
- Qualsiasi censura sulla corrispondenza tra la richiesta e la sentenza deve essere chiara e tempestiva: modifiche operative del calcolo della pena che non corrispondono a quanto pattuito possono dare luogo a impugnazioni, ma va valutata la tempestività e la forma dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare oltre alle spese processuali anche sanzioni economiche (es. somma alla cassa delle ammende) quando la Corte rileva profili di colpa o ritardi nella condotta dei ricorrenti.
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