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Sentenza

Sentenza n. 3575/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del DM prot-MIMIT_AOO.COM Registro Ufficiale.I.0220843.1 del 14/11/2023, con cui il Ministero resistente ha approvato la graduatoria definitiva radio commerciali anno 2023, escludendo la ricorrente, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché incognito, e con riserva di proporre motivi aggiunti, ed in particolare della nota MIMIT di riscontro al reclamo formulato ex art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento, ricevuta tramite PEC in data 8/11/2023.

Giustizia amministrativa202400381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva dei contributi per le radio commerciali relativi all’annualità 2023, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’inammissibilità della domanda di contributo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 146/2017, nonché degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. e degli artt. 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990. Ha sostenuto, in primo luogo, che il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPGI nel febbraio 2022 avrebbe dovuto essere considerato valido per 120 giorni, analogamente al DURC, sino a giugno 2022, anche in forza della circolare INPGI n. 6/2017. Ha inoltre dedotto che, ai fini del calcolo del numero medio dei dipendenti e giornalisti occupati nei due esercizi precedenti, non avrebbero potuto essere sottratte le ore corrispondenti ai permessi non retribuiti, poiché l’art. 4 del d.P.R. n. 146/2017 consentirebbe tale esclusione soltanto per causali determinate, tra cui cassa integrazione, contratti di solidarietà e aspettativa facoltativa. Sono stati altresì dedotti eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, incongruità, arbitrarietà, difetto di istruttoria, travisamento, erronea motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, slealtà e sviamento, nonché violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e leale collaborazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla regolarità contributiva, confermando quanto già rilevato in sede cautelare: la circolare interpretativa INPGI n. 6/2017, per la sua natura, non è idonea a conferire al certificato rilasciato dall’ente previdenziale valore certificativo della regolarità contributiva per periodi successivi alla sua emissione. Una certificazione emessa nel febbraio 2022 non può quindi attestare la regolarità contributiva del periodo febbraio-giugno 2022, indipendentemente dall’eventuale periodo di validità formale del documento. Poiché il provvedimento impugnato era fondato su una pluralità di motivi e la ragione relativa alla mancata prova della regolarità contributiva era sufficiente a sostenerne la legittimità, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare la censura concernente il computo dei permessi non retribuiti. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto; le censure contro le ulteriori motivazioni restano assorbite per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 146/2017

    Gli artt. 4 e 6 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai contributi e la verifica dei presupposti della domanda, inclusi la regolarità contributiva e il numero medio dei dipendenti e giornalisti occupati.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamata con riferimento agli obblighi di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale.

  • art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento

    Disciplina il reclamo presentato dalla ricorrente avverso le criticità rilevate dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Una certificazione di regolarità contributiva attesta la situazione contributiva sino al momento della sua emissione e, salvo una specifica base normativa, non può certificare la regolarità relativa a periodi futuri; l’eventuale periodo di validità del documento non attribuisce allo stesso efficacia certificativa retroattiva o prospettica ulteriore rispetto ai dati verificati.
  • Quando un provvedimento amministrativo è plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni poste a suo fondamento è sufficiente a conservarlo; il giudice può pertanto respingere il ricorso senza esaminare le censure relative alle altre motivazioni, che risultano assorbite per perdita di interesse.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzio
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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