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Sentenza

Sentenza n. 1188/2026 - Catania, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2231/2024 di questa Sezione, pubblicata in data 17.06.2024, non appellata e passata in giudicato, con cui sono stati accolti il ricorso introduttivi e i successivi motivi aggiunti promossi dal condominio, con conseguente annullamento degli atti gravati e obbligo dell’Amministrazione resistente di esitare, nuovamente, l’istanza di sdemanializzazione presentata dalla parte privata per l’area ricompresa nel Foglio 2, particelle 1085 e 1089; nonché, per l’accertamento ex artt. 21-septies, l.n. 241/90 e 114, co. 4, lett. b), c.p.a., della nullità per violazione e/o elusione del giudicato dei seguenti atti e/o provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione resistente: 1) del D.R.A. n. 1706 del 03.12.2025 (rep. n. 6836) di approvazione del Verbale della Commissione di delimitazione della dividente demaniale del 17.10.2024, entrambi redatti ed adottati a norma dell’art. 32 del Codice della Navigazione e dell’art. 58 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, notificato al Condominio odierno ricorrente con nota pec del 04.12.2025; 2) del medesimo verbale del 17.10.2024 della Commissione di delimitazione della dividente demaniale, notificato al Condominio odierno ricorrente con nota pec del 04.12.2025; 3) di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorra e nei limiti dell’interesse appresso spiegato: 3.1) della nota istruttoria della STA di Catania, prot. n.79146 del 27.10.2023, richiamata, condivisa e presupposta al verbale del 17.10.2024; 3.2) della nota istruttoria della STA di Catania, prot. n. 73954 del 21.10.2024, richiamata, condivisa e presupposta al D.R.A. n. 1706 del 03.12.2025 (rep. n. 6836), conosciuta all’esito di accesso agli atti, in data 13.01.2026; 3.3) della nota dell’Area 2 - Demanio Marittimo del Dipartimento regionale dell’Ambiente, prot. n. 83359 del 04.12.2025 di trasmissione del D.R.A. n. 1706 del 03.12.2025; 3.4) della nota della STA di Catania, prot. n.66812 del 24.09.2024 (di riconvocazione della Commissione ex art. 32 Cod. Nav.). e, ove occorra, in via gradata, per l’annullamento dei medesimi atti, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32, co. 2, c.p.a..

Giustizia amministrativa202600336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Atti di delimitazione della dividente demaniale adottati successivamente alla sentenza n. 2231/2024 e mancata adozione del nuovo provvedimento sull’istanza di sdemanializzazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio privato)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2231/2024, passata in giudicato, con la quale era stato annullato il precedente diniego dell’istanza di sdemanializzazione relativa alle particelle 1085 e 1089 del Foglio 2 del Comune di Aci Castello ed era stato imposto all’Amministrazione di riesaminare l’istanza. Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento della nullità, per violazione o elusione del giudicato, del decreto regionale di approvazione e del verbale della Commissione di delimitazione della dividente demaniale, nonché degli atti istruttori e presupposti. Secondo il condominio, tali atti, pur formalmente riferiti all’esecuzione della sentenza, erano estranei o elusivi rispetto all’obbligo di adottare un nuovo provvedimento conclusivo sull’istanza di sdemanializzazione. In subordine è stato chiesto l’annullamento degli atti, previa conversione del rito. La Regione ha sostenuto che la delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. costituisse attività autonoma e prodromica alla decisione sull’istanza di sdemanializzazione e che, pertanto, non vi fosse elusione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto solo in parte il ricorso. Ha respinto la domanda di nullità degli atti di delimitazione, ritenendo che essi fossero adottati sulla base dell’autonomo potere previsto dall’art. 32, comma 2, cod. nav. e non costituissero atti di violazione o elusione del giudicato. La sentenza ottemperanda aveva infatti annullato il precedente diniego per difetto di motivazione e imponeva all’Amministrazione di riesercitare il potere originario mediante una nuova determinazione, positiva o negativa, sull’istanza di sdemanializzazione, nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia. La delimitazione della dividente demaniale è stata ritenuta estranea o comunque neutra rispetto all’esecuzione del giudicato: anche se eventualmente prodromica, non sostituiva il provvedimento finale richiesto. Poiché tale provvedimento non era stato ancora adottato, il TAR ha ordinato alla Regione di ottemperare alla sentenza n. 2231/2024 entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro 120 giorni dall’insediamento, previa richiesta della parte. La domanda subordinata di annullamento non è stata decisa nel merito: il rito è stato convertito in ordinario e la trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 novembre 2026. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso perché gli atti di delimitazione erano fondati su un autonomo potere amministrativo.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato quale fondamento della domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, domanda respinta dal TAR.

  • art. 32, comma 2, cod. nav.

    Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

    Attribuisce all’Amministrazione un autonomo potere di promuovere la delimitazione delle zone del demanio marittimo. Gli atti adottati nell’esercizio di tale potere non sono, per ciò solo, elusivi del giudicato relativo all’obbligo di riesaminare un’istanza di sdemanializzazione.

  • art. 35 cod. nav.

    L’istanza di sdemanializzazione deve essere definita con un provvedimento conclusivo, positivo o negativo, adottato all’esito del riesercizio del potere amministrativo nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione del rito quando, accanto alla domanda proposta con il rito dell’ottemperanza, sia formulata una distinta domanda di annullamento da trattare secondo il rito ordinario.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002

    La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

    Il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre, per gli onorari e le spese relativi all’incarico, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla un diniego per difetto di motivazione, l’obbligo conformativo dell’amministrazione consiste nel riesercitare il potere originario e adottare una nuova determinazione conclusiva, positiva o negativa, nel rispetto dei criteri desumibili dalla motivazione della sentenza; non è sufficiente lo svolgimento di attività meramente istruttorie o diverse da quella conclusiva.
  • L’esercizio, successivo al giudicato, di un autonomo potere amministrativo previsto dalla legge non integra violazione o elusione del giudicato solo perché l’amministrazione lo qualifica formalmente come attività esecutiva della sentenza; la qualificazione deve essere compiuta in base alla sostanza dell’atto e alla sua effettiva riconducibilità al comando giudiziale.
  • La delimitazione delle aree demaniali marittime ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. nav. è attività autonoma rispetto alla definizione di un’istanza di sdemanializzazione e, anche quando sia eventualmente prodromica, non sostituisce il provvedimento finale che l’amministrazione è tenuta ad adottare in esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare il provvedimento dovuto entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale inerzia, anche con facoltà di delega e previa istanza della parte interessata.
  • Quando il ricorso cumula una domanda di ottemperanza e una subordinata domanda di annullamento di atti sopravvenuti, il rigetto della domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato non impedisce la conversione del rito e la prosecuzione della domanda di annullamento secondo il rito ordinario.

Come è indicizzato

MaterieUsi civici e demani collettiviGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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