Cassazione Penale, Sentenza n. 38150/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Riccio impugna la sentenza di condanna per il reato di ricettazione relativa a una sim-card intestata a Denise Di Bella. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 648 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il solo disconoscimento della sim-card da parte della presunta intestataria non prova la provenienza illecita né il dolo dell'imputato. Con il secondo e terzo motivo contesta il diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p., art. 62-bis c.p.) e il rigetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.), ritenendo non considerata la sua incensuratezza e la mancanza di elementi probatori di collegamenti con ambienti criminali.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ritiene aspecifica la censura e conferma che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente, valorizzando le risultanze di perquisizione e sequestro e la deposizione della persona offesa (Denise Di Bella) che ha disconosciuto la sim-card, nonché l'assenza di spiegazioni dell'imputato circa la provenienza. La Corte richiama il principio secondo cui l'omessa indicazione della provenienza può essere indizio del dolo di ricettazione. I motivi relativi alla tenuità del fatto e alle attenuanti generiche non sono ammissibili in cassazione in quanto riguardano valutazioni di merito. Conseguentemente il provvedimento di condanna della Corte d'Appello (6 mesi di reclusione e 300 euro di multa) resta efficace; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Citato come riferimento ai reati originariamente contestati al Tribunale; non oggetto centrale del ricorso in cassazione.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione interpretata nel senso che il dolo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, quale manifestazione della volontà di occultare l'origine illecita.
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento al principio/causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che per escluderne la rilevanza sia necessaria una valutazione di merito sulla gravità intrinseca e sul contesto, valutazione risultata negativa nel caso concreto.
art. 131-bis cod. pen.
Norma che disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte territoriale ha valutato l'assenza degli elementi qualificanti la tenuità nella condotta ascritta.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto che la gravità della condotta e gli elementi probatori (più sim-card intestate a terzi, denaro, veicolo) escludevano l'applicazione delle attenuanti generiche, non potendo l'incensuratezza automatizzare la concessione.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione invocata per la condanna alle spese del procedimento e all'ammenda a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'omessa indicazione della provenienza di un bene rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può costituire un valido indizio del dolo di ricettazione, se valutata insieme ad altri elementi probatori.
- Le valutazioni sulla tenuità del fatto e sul riconoscimento delle attenuanti generiche sono, di regola, valutazioni di merito e sono sottratte al sindacato della Corte di Cassazione salvo errori di diritto o gravi vizi di motivazione.
- La sola condizione di incensuratezza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice deve valutare la gravità del fatto e il contesto complessivo.
- In cassazione i motivi aspecifici che invocano una diversa rivalutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili: occorre contestare errori di diritto o palese insussistenza probatoria con censure specifiche e circostanziate.
- Presentare ricorso infondato o aspecifico in Cassazione può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di ammende ai sensi delle norme processuali.
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