Cassazione Civile, Ordinanza n. 16121/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La curatela di un fallimento ha agito in revocatoria contro il venditore, già amministratore della società fallita, e contro l'acquirente di un immobile, deducendo che la vendita dell'immobile fosse inserita in una complessiva operazione dispositiva pregiudizievole per i creditori, conseguente a pregresse condotte di mala gestio dell'amministratore. In primo grado la domanda è stata accolta: il giudice ha ritenuto provati il credito risarcitorio della curatela verso l'amministratore per violazioni dei doveri gestori, l'eventus damni derivante dalla dismissione del patrimonio e la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio anche in capo al terzo acquirente, valorizzando la non ordinarietà delle condizioni di vendita. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione l'acquirente ha proposto un unico complesso motivo denunciando violazione degli artt. 112, 116, 132 e 342 c.p.c., dell'art. 66 l.fall. e dell'art. 2901 c.c., sostenendo, in sintesi: che la censura in appello riguardasse solo l'art. 2901, comma 3, c.c. sull'adempimento di debito scaduto; che la corte territoriale avesse errato nel ritenere anteriori all'atto le condotte di mala gestio e nel reputare nuova la deduzione circa l'irrilevanza, tra i crediti anteriori, di quelli ammessi al passivo; che fosse erroneo ravvisare un credito del fallimento per mala gestio sulla base dei bilanci; e che, quanto all'eventus damni, la prova della incapienza del patrimonio non potesse essere posta a carico dell'acquirente, trattandosi di vendita di un bene personale dell'amministratore e non della società fallita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le prime due censure perché prive di specificità e formulate, nella sostanza, in fatto, essendo rimesso al giudice di merito stabilire se un atto integri adempimento di un debito scaduto, se un credito sia anteriore all'atto dispositivo e se le condotte integrino mala gestio. Ha invece ritenuto infondata la censura sull'eventus damni: ha richiamato il principio secondo cui, quando l'atto dispositivo è compiuto non dal fallito ma da un terzo, la prova della sufficienza del residuo patrimonio a garantire i creditori grava su chi ha disposto del bene; in mancanza di prova, è corretta la valutazione di pregiudizio per i creditori concorsuali per effetto della variazione qualitativa del patrimonio e dell'aumento della difficoltà di soddisfacimento. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve essere specifico e, a pena di inammissibilità, deve contenere un'esposizione adeguata dei fatti e dei motivi nonché il necessario supporto degli atti e documenti richiamati.
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
art. 132 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
art. 342 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
art. 66 l.fall.
la revocatoria fallimentare è ricondotta alle regole generali dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., della quale costituisce derivazione.
art. 2901 c.c.
richiamato per la disciplina dell'azione revocatoria e per l'eccezione relativa all'adempimento di debito scaduto; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma ulteriore per lite temeraria, applicata dalla Corte in favore della parte resistente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se non è specifica e se mira, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- La qualificazione di un atto come adempimento di un debito scaduto, l'accertamento dell'anteriorità del credito e la verifica della mala gestio sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti.
- Nell'azione revocatoria fallimentare, quando l'atto dispositivo non proviene dal fallito ma da un terzo, si applicano le regole generali dell'art. 2901 c.c.; in tale ipotesi il terzo che dispone del bene non può limitarsi a contestare genericamente il pregiudizio, ma deve dimostrare la sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare i creditori.
- L'eventus damni può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio che renda più difficile o incerto il soddisfacimento dei creditori, senza che sia necessaria una prova automatica e astratta dell'assoluta incapienza.
- La revocatoria ex art. 66 l.fall. opera come species della revocatoria ordinaria e ne segue la struttura, salvo le specialità della procedura concorsuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16030/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16032/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16034/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16035/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16036/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_civile · 16 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16037/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →