Sentenza n. 1347/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1) Del Decreto del Direttore Generale dell''''USR per la Sicilia prot. -OMISSIS-, pubblicato sul sito dell’U.S.R. della Sicilia in data 9.6.2021, avente ad oggetto la pubblicazione elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, in relazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui ai D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, per la classe di concorso AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - chitarra e dell’'Elenco alfabetico allegato al detto Avviso, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; 2) Di tutti gli atti a tale provvedimento preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi il verbale di correzione, le griglie di valutazione della prova scritta del ricorrente, nonché, ove esistenti, i verbali di approvazione dell’elenco e della graduatoria di cui sopra, di estremi e contenuto ignoti; E PER LA CONDANNA, ANCHE IN VIA CAUTELARE, delle Amministrazioni resistenti alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione dell’elaborato dell’istante e, per l’effetto, alla rettifica della successiva graduatoria definitiva in relazione alla classe di concorso AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - chitarra, ovvero, in ulteriore subordine, alla riedizione o al rifacimento della prova scritta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa del ricorrente. Non sono stati esaminati nel merito i dedotti vizi di eccesso di potere, carenza istruttoria, difetto di motivazione ed errata valutazione dei presupposti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della natura processuale della decisione.
Atto impugnato: elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta nella procedura straordinaria per la classe di concorso AB56, nella parte in cui non includeva il ricorrente, nonché gli atti di correzione e valutazione dell'elaborato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la propria esclusione dall'elenco dei candidati che avevano superato la prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, classe di concorso AB56. Deduceva eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione ed errata valutazione dei presupposti, chiedendo la riammissione alla procedura, la rinnovazione della valutazione dell'elaborato e la conseguente rettifica della graduatoria, ovvero in subordine la riedizione della prova scritta. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare e lo svolgimento di attività interlocutoria, il ricorrente dichiarava espressamente, con note del 7 gennaio 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale questione dell'improcedibilità sopravvenuta del ricorso
La disposizione è richiamata in relazione alla prospettazione d'ufficio della questione dell'improcedibilità sopravvenuta e al contraddittorio sulle relative ragioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- Quando la decisione è definita esclusivamente per una ragione processuale di sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.
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