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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34974/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un pensionato nei confronti della cassa professionale per ottenere la restituzione della differenza tra le somme trattenute sulla quota retributiva della pensione di vecchiaia a titolo di contributo di solidarietà, ritenuto illegittimo nei precedenti gradi di merito. La corte d'appello aveva confermato la condanna della cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme di legge e di parametri costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà applicato in base alla disciplina previdenziale di settore e alle proprie delibere; con il secondo ha contestato la durata della prescrizione applicabile all'azione di ripetizione, sostenendo che dovesse essere quinquennale e non decennale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che le censure erano infondate secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e che la ricorrente, anche nella memoria successiva alla proposta di definizione accelerata, non aveva addotto argomenti idonei a indurre a una rimeditazione dell'indirizzo già affermato. Conseguentemente ha condannato la cassa alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la disciplina delle casse professionali e la legittimità del contributo di solidarietà, ma le censure sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Invocato, nel testo modificato e autenticamente interpretato, quale base normativa della possibilità di interventi di riequilibrio dei trattamenti pensionistici; la Corte richiama un orientamento contrario alla tesi della ricorrente.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Citato come disposizione modificativa della disciplina previdenziale delle casse professionali.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    Citato come norma di interpretazione autentica della disciplina richiamata dalla ricorrente.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    Richiamato a sostegno della legittimità del prelievo previdenziale contestato.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    Invocati dalla ricorrente per fondare la legittimità costituzionale del contributo; la Corte non accoglie la prospettiva della ricorrente perché si conforma a un orientamento consolidato già sorretto da Corte cost. n. 173/2016.

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto come violato dalla ricorrente, ma senza esito favorevole.

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale dell'azione di ripetizione.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Invocato per affermare la prescrizione quinquennale dei crediti periodici; la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    Citato dalla ricorrente in tema di prescrizione della ripetizione delle somme previdenziali trattenute.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente nella censura sulla prescrizione, senza che la Corte ritenesse necessario discostarsi dall'orientamento consolidato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È la norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso, poiché le questioni erano già risolte dalla giurisprudenza di legittimità e non erano stati offerti argomenti per mutare indirizzo.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente per abuso del processo, ritenuto manifestato dalla richiesta di decisione senza nuovi argomenti dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento accelerato richiamata per descrivere la proposta formulata dalla Corte e il successivo persistente insistito della ricorrente.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell'ordinanza entro il termine assegnato dopo l'adunanza camerale.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla memoria illustrativa depositata dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si confrontano con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti nuovi idonei a indurre un mutamento di indirizzo.
  • La riproposizione in cassazione di questioni già stabilmente risolte dalla giurisprudenza, senza apporti argomentativi ulteriori, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
  • Quando la Corte di cassazione reputa infondate, secondo giurisprudenza consolidata, le doglianze sulla legittimità di un contributo di solidarietà applicato a pensioni erogate da una cassa professionale, la decisione di merito favorevole al pensionato resta ferma.
  • In materia di ripetizione di somme trattenute illegittimamente su prestazioni previdenziali, la questione della prescrizione va risolta secondo l'orientamento giurisprudenziale applicabile al caso concreto; la mera deduzione di una prescrizione quinquennale non è sufficiente se contrastata da un indirizzo già consolidato in senso diverso.
  • La mancata introduzione, nella memoria successiva alla proposta accelerata, di argomenti nuovi e decisivi non consente di superare una proposta di definizione fondata su giurisprudenza costante.
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Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneAbuso del diritto

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