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Sentenza

Sentenza n. 4721/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento della illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 29/03/2026 e del diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, alle informazioni, atti e/o documenti richiesti con l’istanza di accesso del 29/03/2026 non riscontrata dalla Prefettura;

Giustizia amministrativa202601668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio sulla richiesta di accesso agli atti del procedimento di cittadinanza italiana e alle relative determinazioni della Prefettura

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il 29 marzo 2026, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, di accedere agli atti del procedimento avviato con la domanda di cittadinanza italiana e alle determinazioni adottate dalla Prefettura. Ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza e del proprio diritto di accesso. In giudizio l’Amministrazione ha riferito di avere soddisfatto la richiesta il 22 maggio 2026, anche mediante comunicazioni sulla piattaforma Cives; il difensore ha confermato che il ricorrente aveva ottenuto tutta la documentazione. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale con memoria depositata il 13 ottobre 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa di accesso era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio e il ricorrente ne aveva confermato l’avvenuta soddisfazione. Non ha esaminato nel merito la legittimità del silenzio originario né la richiesta di condanna per soccombenza virtuale: la relativa memoria era stata depositata il 13 ottobre 2026, oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la tardività della memoria.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;

    L’accesso integrale alla documentazione richiesta durante il giudizio soddisfa la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 73 c.p.a.

    le spese di giudizio – per la peculiarità della controversia e per la tardività della memoria con cui il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione a titolo di soccombenza virtuale, depositata in data 13 ottobre 2026, successivamente allo scadere del termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 73, cod.proc.amm. e dimezzato ai sensi dell’art. 87, c. 3, cod.proc.amm. - possono essere integralmente compensate tra le parti;

    La memoria depositata oltre il termine processuale indicato non è stata considerata ai fini della richiesta di condanna per soccombenza virtuale; la tardività, insieme alla peculiarità della controversia, ha concorso alla compensazione integrale delle spese.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    le spese di giudizio – per la peculiarità della controversia e per la tardività della memoria con cui il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione a titolo di soccombenza virtuale, depositata in data 13 ottobre 2026, successivamente allo scadere del termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 73, cod.proc.amm. e dimezzato ai sensi dell’art. 87, c. 3, cod.proc.amm. - possono essere integralmente compensate tra le parti;

    Nel rito applicato, il termine di venti giorni liberi previsto dall’art. 73 c.p.a. è dimezzato; il deposito successivo alla sua scadenza è stato ritenuto tardivo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio sull’accesso, l’Amministrazione soddisfa integralmente la richiesta documentale e il ricorrente conferma di avere ricevuto tutta la documentazione, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Nel rito camerale, il termine processuale previsto dall’art. 73 c.p.a. per il deposito delle memorie è dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; una memoria depositata oltre la scadenza può essere considerata tardiva ai fini della decisione e della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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