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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15671/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure principali: (1) violazione di legge e uso illegittimo di dichiarazioni rese da militari afghani non assunti in contraddittorio (richiamando gli artt. 512, 512-bis e 526 c.p.p.), sostenendo che la condanna sarebbe fondata esclusivamente e determinatamente su tali dichiarazioni pre-dibattimentali; (2) violazione di legge in relazione all'art. 280 c.p., cioè mancanza della prova della finalità terroristica dell'azione: secondo il ricorrente l'azione sarebbe stata una rappresaglia personale e non orientata a intimidire lo Stato o la popolazione, e sarebbe mancata prova di collegamento con strutture terroristiche rilevanti per l'inquadramento della finalità

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU che ammette l'utilizzo a fini probatori di dichiarazioni unilaterali se accompagnate da "adeguate garanzie procedurali" (Tahery Al-Kawaja e Schatschaschwili) e la giurisprudenza costituzionale italiana sull'interpretazione conformativa; nel caso concreto le dichiarazioni afghane non costituivano la fonte esclusiva e determinante della condanna, essendovi numerose e concordanti testimonianze in dibattimento rese da militari presenti che erano autosufficienti. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la possibilità di sindacare il merito probatorio in cassazione: la censura chiedeva una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non indicava vizi logici decisivi nella motivazione; la Corte d'appello aveva fornito motivazione adeguata e coerente rispetto alla sussistenza della finalità terroristica (attacco improvviso al contingente italiano, condotta rivolta alla collettività e finalità di costringere il governo/forze internazionali al ritiro). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate a favore delle parti civili (tra cui complessivi euro 1.755,00 per ciascuna delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa; le rimanenti spese per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato saranno liquidate separatamente)

Norme richiamate

  • art. 280 cod. pen.

    Norma descrittiva del reato contestato (condotta con finalità terroristica); la Corte ha ritenuto integrata la finalità terroristica sulla base della condotta obiettiva e della motivazione della Corte d'appello

  • artt. 512, 512-bis, 526 cod. proc. pen.

    Regole sull'utilizzo delle dichiarazioni extraprocedimentali; la Corte ha richiamato l'orientamento che ammette il valore probatorio delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio se esistono adeguate garanzie procedurali e se non costituiscono l'unica fonte determinante della condanna

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali nella sentenza di cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme per la liquidazione delle spese a favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; richiamate per la liquidazione separata delle spese delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio

  • art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU: Tahery Al-Kawaja e Schatschaschwili)

    Principio che tutela il diritto di difesa e il contraddittorio; la Corte di cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Grande Camera secondo cui le dichiarazioni unilaterali possono essere utilizzate per la condanna se bilanciate da adeguate garanzie procedurali

  • Sentenze Corte cost. nn. 348/2007, 349/2007, n. 80/2011, n. 49/2015

    Richiamo ai principi costituzionali sull'obbligo del giudice nazionale di interpretare la legge in conformità alla giurisprudenza convenzionale consolidata e sugli indici per valutare quando sussiste l'obbligo di adeguamento interpretativo

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio (es. testi esteri o inattendibili in sede di dibattimento) possono essere utilizzate come prova anche se determinanti solo se sono accompagnate da adeguate garanzie procedurali che ne attestino genuinità e compatibilità con il contesto probatorio
  • Se le dichiarazioni extraprocessuali costituiscono solo uno dei molteplici elementi di prova e non l'unica fonte determinante della condanna, il loro utilizzo è meno problematico ai fini del rispetto del diritto di difesa
  • La Corte di Cassazione non ridiscute il merito probatorio: le censure che richiedono una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove sono inammissibili a meno che non evidenzino vizi logici o contraddizioni manifeste nella motivazione
  • La sussistenza della finalità terroristica va valutata in base alla condotta oggettiva, al bersaglio dell'azione (es. attacco rivolto a una collettività o a un contingente nazionale) e al contesto (scopo di intimidire la popolazione o costringere l'azione di uno Stato), non solo dalle dichiarazioni soggettive dell'imputato
  • Quando si censura l'uso di testi esteri o di testimoni non presenti in dibattimento è necessario indicare elementi che ne provino l'inattendibilità, la contraddittorietà rispetto alle prove in atti o la loro decisività esclusiva per la condanna

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