Sentenza n. 1957/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1816/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 1.775,18, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse relative agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alle spese e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza posta in esecuzione era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento, senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento o contestato l’inottemperanza. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti e non avrà diritto a compenso, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza finalizzato all’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di mancata esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il credito riconosciuto dal titolo giudiziale produceva già interessi.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Rileva ai fini del decorso del termine entro il quale l’amministrazione debitrice deve provvedere spontaneamente all’esecuzione del giudicato.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari e alla bassa complessità della controversia.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, non viene eseguita entro il termine di legge, il giudice amministrativo può accertare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e fissare un termine per l’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto del giudicato produce già interessi secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel responsabile della struttura amministrativa debitrice, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, senza riconoscimento di compenso quando si tratti di un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione obbligata.
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