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Sentenza

Sentenza n. 1824/2026 - Milano, Sezione 2

PER L’OTTEMPERANZA in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza 274/2025 emessa dal Tribunale di Pavia -sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202504482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 274/2025, recante la condanna al pagamento di 500 euro a titolo di carta docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 274/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro a titolo di carta docente per l'anno scolastico 2023/2024. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Tribunale rileva che la documentazione prodotta dimostra il credito e che l'Amministrazione non ha adeguatamente contestato la pretesa. Accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ordina all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli ulteriori accessori, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione che trovino titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice precisa che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e l'importo effettivamente dovuto deve essere determinato sulla base del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili, verificando capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che dovrà intervenire su istanza del creditore e provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongono alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato è utilizzata per comprovare l'efficacia definitiva del titolo posto a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni codicistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    distrarsi a favore del difensore ... dichiaratosi antistatario

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore

    Le disposizioni regolano la condanna alle spese nel processo amministrativo e la relativa distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'entità della somma dovuta discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente appartenente a una struttura pubblica le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo e del giudizio di ottemperanza finalizzato all'esecuzione del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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