Cassazione Penale, Sentenza n. 43524/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/08/2022 che ha respinto l'istanza di annullamento, revoca o sospensione dell'ordine di carcerazione n.161/2015 SIEP. Il ricorrente deduce violazione di norme del codice di procedura penale (artt. 656 e 666 con riferimento all'art. 746 c.p.p.), nonché della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (artt. 8, 9, 10, 15) e dell'Accordo aggiuntivo Italia-Albania (art.2, comma 1). Sostiene che, dopo la rinuncia italiana alla consegna e l'avvio della procedura di riconoscimento in Albania, lo Stato italiano avrebbe perso la potestà esecutiva: l'esecuzione sarebbe dovuta considerarsi iniziata in Albania (presa in carico), rendendo illegittimo l'ordine di carcerazione italiano. Denuncia inoltre rischio di violazione del principio del ne bis in idem per la parallela pendenza del procedimento di riconoscimento in Albania.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la sospensione dell'esecuzione nello Stato di condanna si verifica solo quando ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto, condizione che richiede il riconoscimento definitivo della sentenza straniera e la presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione. Nel caso concreto il procedimento di riconoscimento in Albania non si era concluso con decisione irrevocabile (la procedura era in fase di appello e in precedenza il giudice albanese aveva liberato l'imputato per decorrenza di termini), quindi l'Italia non aveva perduto la potestà esecutiva. Pertanto è legittimo il nuovo ordine di carcerazione del 14/06/2021, l'arresto tramite MAE e l'esecuzione della pena in Italia. Ha inoltre escluso il rischio concreto di ne bis in idem, atteso che la detenzione in Italia impedisce l'esecuzione concorrente in Albania. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 746 cod. proc. pen.
L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima; La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
La sospensione dell'esecuzione nello Stato di condanna opera solo con l'effettivo inizio dell'esecuzione nello Stato richiesto (cioè dopo riconoscimento irrevocabile e presa in carico). La semplice rinuncia alla consegna o l'avvio della procedura di riconoscimento non sono sufficienti.
Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (21/03/1983), artt. 8, 9, 10, 15
Art. 8, comma 1: "La presa in carico della persona condannata da parte delle autorità dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna"; Art. 8, comma 2: "Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata completata".
La Convenzione attribuisce allo Stato di esecuzione la competenza sulle modalità di esecuzione e prevede che lo Stato di condanna perda la sua possibilità di eseguire la pena solo quando lo Stato di esecuzione ha effettivamente preso in carico il condannato e/o comunica il completamento dell'espiazione; fino ad allora lo Stato di condanna conserva la potestà esecutiva.
Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo (Italia-Albania), art. 2, comma 1
Stabilisce la disciplina per l'esecuzione della sentenza nello Stato di cittadinanza; tuttavia, anche ai sensi dell'Accordo, la mera promozione della procedura di riconoscimento non equivale all'inizio dell'esecuzione se non c'è riconoscimento definitivo e presa in carico.
artt. 742 e ss. cod. proc. pen. (richiesta di esecuzione all'estero)
Prevedono la procedura per la richiesta di esecuzione di una sentenza all'estero; la presentazione della richiesta non determina automaticamente la sospensione dell'esecuzione nello Stato di condanna.
Sez. 1, n. 42895 del 27/10/2009 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza consolidata: lo Stato di condanna deve acquisire informazioni dallo Stato di esecuzione sull'avvenuto completamento dell'espiazione; non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione comunica che l'esecuzione è stata completata.
art. 616, comma 1 (spese processuali)
In caso di rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La sospensione dell'esecuzione della pena nello Stato di condanna si produce solo con l'effettivo inizio dell'esecuzione nello Stato richiesto: cioè con il riconoscimento definitivo della sentenza straniera e la presa in carico del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione.
- La sola rinuncia alla consegna/estradizione o l'avvio di una procedura di riconoscimento nel paese estero non determinano automaticamente la perdita della potestà esecutiva dello Stato di condanna.
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione in Italia il difensore deve provare l'esistenza di un provvedimento definitivo estero di riconoscimento/esecuzione e la presa in carico del condannato; senza tali prove il giudice dell'esecuzione potà legittimamente disporre un nuovo ordine di carcerazione.
- Il rischio di ne bis in idem richiede una concreta e simultanea esposizione a duplice esecuzione; se il condannato è effettivamente ristretto in uno Stato, l'altro Stato è normalmente inibito dall'eseguire la pena fino a che non sussistono le condizioni per l'esecuzione nello Stato di riconoscimento.
- In presenza di procedimenti esteri pendenti, lo Stato di condanna deve acquisire informazioni ufficiali sullo stato del riconoscimento e sulla presa in carico prima di ritenere sospesa la propria competenza esecutiva; azioni difensive dovrebbero mirare a ottenere e documentare decisioni irrevocabili estere o comunicazioni formali sul completamento dell'espiazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43328/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43330/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43332/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43333/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43334/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43336/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →