Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 711/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto del 24/06/2025, notificato in pari data al sig. Hsinat Abderrahim, con cui la Questura di Grosseto ha respinto la domanda di permesso di soggiorno formulata dal sig. Hsinat medesimo «perché irricevibile ed allo stesso non può essere rilasciato un permesso ad altro titolo».

Giustizia amministrativa202501935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, ritenuta irricevibile per intervenuta scadenza del periodo autorizzatorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Grosseto del 24 giugno 2025, deducendo l'illegittimità del diniego. Aveva fatto ingresso in Italia il 6 luglio 2023 con visto per lavoro stagionale e nulla osta rilasciato dalla Prefettura, successivamente revocato. Il datore di lavoro aveva impugnato la revoca del nulla osta, senza ottenere la sospensione cautelare. Il ricorrente sosteneva di essere stato assunto l'8 luglio 2023 e che la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno era stata fissata soltanto per il 9 giugno 2025; pertanto, a suo avviso, soltanto in tale data avrebbe potuto presentare la domanda di permesso di soggiorno, con conseguente legittimità della propria permanenza. L'Amministrazione ha resistito evidenziando che il visto aveva durata di 270 giorni e che il nulla osta era ancora efficace, non essendo stato sospeso. Il ricorso comprendeva anche una domanda cautelare, accolta limitatamente al periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La disciplina degli artt. 5, comma 3-bis, 5-bis, 22, commi 6 e 6-bis, e 24 del d.lgs. 286/1998 stabilisce che il permesso per lavoro stagionale è collegato al contratto di soggiorno, ha durata corrispondente al lavoro autorizzato e comunque non può superare nove mesi; il nulla osta autorizza il lavoro stagionale per un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi; il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto entro quindici giorni dall'ingresso e trasmesso allo sportello unico, mentre, nelle more, il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa. La disposizione di salvaguardia consente quindi di lavorare durante il completamento degli adempimenti, ma non proroga né estende il periodo di permanenza già autorizzato dal visto e dal nulla osta. Poiché il ricorrente era entrato il 6 luglio 2023 con un visto scaduto l'8 marzo 2024 e la sottoscrizione del contratto era avvenuta soltanto il 9 giugno 2025, il periodo autorizzato risultava ormai esaurito. Al momento della domanda non sussistevano pertanto i presupposti per il rilascio del permesso stagionale, né risultavano presupposti per un permesso ad altro titolo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.

    Il permesso per lavoro stagionale deve seguire la stipula del contratto di soggiorno e non può avere una durata superiore a nove mesi.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato [...] contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

    Il contratto di soggiorno costituisce presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono [...] il contratto di soggiorno [...]. Tale documento [...] è trasmesso [...] allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la trasmissione allo sportello unico devono avvenire entro quindici giorni dall'ingresso.

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

    La norma tutela lo straniero consentendogli di lavorare nelle more degli adempimenti, ma non proroga il periodo autorizzato dal visto e dal nulla osta.

  • art. 24, commi 2 e 7, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro stagionale [...] è rilasciato [...] per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso [...]. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

    Il nulla osta delimita temporalmente l'attività stagionale, che non può protrarsi oltre nove mesi nell'arco di dodici mesi.

Massime di principio

  • Per il lavoro subordinato stagionale, il periodo di permanenza e di attività lavorativa autorizzato dal visto e dal nulla osta non può essere prorogato per il solo ritardo nella stipula del contratto di soggiorno o nel rilascio del permesso di soggiorno.
  • L'art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. 286/1998 consente al lavoratore straniero di svolgere l'attività autorizzata nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma opera come misura di salvaguardia procedimentale e non determina un'estensione temporale dell'autorizzazione all'ingresso, al soggiorno o al lavoro.
  • La sottoscrizione del contratto di soggiorno deve intervenire entro quindici giorni dall'ingresso del lavoratore straniero; quando essa avviene dopo la scadenza del periodo autorizzato dal visto e dal nulla osta, non sussistono più i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno stagionale.
  • La durata massima di nove mesi prevista per il lavoro stagionale opera coordinatamente per visto, nulla osta e permesso di soggiorno: gli adempimenti amministrativi tardivi non possono aggiungere un ulteriore periodo di soggiorno a quello già autorizzato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.