Sentenza del 24/09/2018 n. 2256 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - revisione - termine triennale - sussiste - superamento - decadenza dell'ufficio dal potere - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, spirato il termine triennale dalla registrazione, l'Amministrazione decade dal potere di procedere alla revisione dell'imposta di registro. Di conseguenza, sia il contribuente sia l'Amministrazione non possono più invocare pretese o diritti che presuppongano la modifica del titolo di tassazione ormai divenuto definitivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di rivedere il trattamento fiscale di un atto assoggettato a imposta di registro dopo la scadenza del termine triennale di decadenza previsto per la revisione. Il principio affermato è che l'ufficio può modificare il titolo o il criterio di tassazione soltanto entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Decorso tale termine, non è più possibile mettere in discussione il regime impositivo originariamente applicato.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Termine di decadenza pari a tre anni dalla registrazione dell'atto
L'atto registrato può essere sottoposto a revisione entro tre anni dalla registrazione. Decorso tale termine, l'Amministrazione perde il potere di modificare il titolo o il criterio di tassazione applicato.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti a imposta di registro, il termine triennale dalla registrazione costituisce il limite entro il quale l'Amministrazione può contestare o modificare il trattamento fiscale.
- Una volta decorso il termine di decadenza, il criterio di tassazione adottato in sede di registrazione diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione dall'ufficio.
- La preclusione opera in senso reciproco: anche il contribuente non può fondare una nuova pretesa sulla modifica del titolo di tassazione dopo la scadenza del termine.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale verificare la data di registrazione dell'atto e confrontarla con la data della richiesta di revisione o dell'accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 set 2018Sentenza del 24/09/2018 n. 478 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 24 set 2018Sentenza del 24/09/2018 n. 871 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 24 set 2018Sentenza del 24/09/2018 n. 880 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 24 set 2018Sentenza del 24/09/2018 n. 1242 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 24 set 2018Sentenza del 24/09/2018 n. 1470 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 set 2018Sentenza del 24/09/2018 n. 1472 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →