Cassazione Penale, Sentenza n. 17546/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che lo aveva dichiarato delinquente abituale e gli aveva applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due. Denunciava vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale (artt. 102, 103, 132, 133, 216 c.p.) e violazioni di principi costituzionali e convenzionali (artt. 3, 13, 27, 117 Cost. e artt. 2, 3, 5, 6, 7, 17 CEDU), sostenendo che non esistono elementi concreti a dimostrare l'attuale pericolosità sociale: aveva infatti partecipato alle misure trattamentali in carcere e negava l'appartenenza mafiosa, sicché la persistenza della pericolosità sarebbe solo presunta e quindi incompatibile con la presunzione di non colpevolezza e con i diritti invocati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto una corretta valutazione prognostica della pericolosità sociale, utilizzando i criteri dell'art. 133 c.p. e valorizzando la gravità e la durata della precedente attività delinquenziale, l'appartenenza accertata a un sodalizio mafioso senza elementi di dissociazione, e l'assenza di una sincera rivisitazione critica dei fatti nonostante la partecipazione ad attività trattamentali. La Corte ha poi ricordato i limiti della cognizione in sede di legittimità: non può riesaminare il merito probatorio se non per vizi motivazionali tassativi. Perciò il rigetto dell'appello è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 203 cod. pen.
La pericolosità sociale va valutata in termini prognostici sulla probabilità di commissione di nuovi reati; la declaratoria di misure di sicurezza deve fondarsi su tale giudizio predittivo.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della misura di sicurezza e i parametri per la valutazione prognostica: il Tribunale deve considerare i fattori elencati per motivare la sussistenza dell'attuale pericolosità.
art. 102 cod. pen.
Stabilisce i presupposti per la dichiarazione di delinquente abituale; la Corte ricorda che occorre la contemporanea sussistenza dei presupposti di cui a questo articolo e della attuale pericolosità sociale ai sensi degli artt. 133 e 203.
artt. 103, 132, 216 cod. pen.
Citati dal ricorrente come riferimenti normativi collegati alla disciplina delle pene e delle misure di sicurezza; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata errata applicazione delle norme penali invocate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la perentorietà della enunciazione del motivo in cassazione: la Corte si attiene ai limiti di enunciazione per la motivazione del ricorso.
artt. 3, 13, 27, 117, comma 1, Cost.
Richiamati dal ricorrente per profili di principio (uguaglianza, libertà personale, funzione rieducativa della pena, rispetto alle competenze costituzionali). La Corte ha ritenuto che la valutazione prognostica, correttamente motivata, non violi tali principi.
artt. 2, 3, 5, 6, 7, 17 CEDU
Invocati per profili di tutela dei diritti fondamentali; la Corte ha valutato che non sussistano violazioni riconoscibili in sede di legittimità rispetto alle censure mosse, atteso che il giudizio dei fatti rimane di competenza dei giudici di merito.
art. 24, 111 Cost. (richiamati nel corso)
Riferimenti invocati dal ricorrente in ordine alla tutela difensiva e al giusto processo; la Corte ha osservato che non sono emersi vizi di motivazione o di violazione dei diritti processuali che possano essere esaminati in cassazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di delinquente abituale e l'applicazione di una misura di sicurezza si fondano su un giudizio prognostico di pericolosità sociale (art. 203 c.p.) che deve essere motivato sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente la mera elencazione di precedenti penali.
- L'appartenenza accertata a organizzazioni mafiose e l'assenza di elementi di dissociazione o di una concreta revisione critica dei fatti sono fattori decisivi e possono da soli giustificare la sussistenza dell'attuale pericolosità sociale.
- La partecipazione a programmi trattamentali in carcere non elimina automaticamente la valutazione di pericolosità se il soggetto non dimostra resipiscenza concreta (presa di coscienza del disvalore delle proprie condotte e reale volontà di recidere i legami criminali).
- La Corte di cassazione verifica solo vizi di diritto e della motivazione (totale carenza, apparente o manifestamente illogica/contraddittoria); non può rivedere il merito probatorio né sostituirsi ai giudici di merito nell'apprezzamento delle prove.
- Chi impugna per violazione di diritti costituzionali o convenzionali deve indicare e dimostrare un errore specifico di diritto o una motivazione manifestamente illogica: mere contestazioni di merito sulla valutazione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
- La presunzione di persistenza di legami mafiosi non può essere riconosciuta in modo indifferenziato: il giudice deve valutare se esistano elementi probanti della dissociazione o di cessazione dei contatti; l'assenza di tali elementi può comunque sostenere la misura se adeguatamente motivata.
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