Sentenza n. 2496/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per euro 2.500, oltre rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 108/2024 del Tribunale di Agrigento, passata in giudicato il 9 settembre 2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore il beneficio della carta docente, pari a euro 2.500, oltre rivalutazione e interessi. Il Ministero si è costituito deducendo il carattere seriale del contenzioso e la mancanza di fondi in bilancio. La ricorrente ha inoltre rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 31 gennaio 2024, e ha notificato e depositato il ricorso il 7 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione davanti al giudice amministrativo delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Verificato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio e degli ulteriori adempimenti processuali, il Collegio ha accertato l’inadempimento del Ministero. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accreditamento dell’importo spettante a titolo di carta docente, comprensivo di rivalutazione e interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione del giudizio di ottemperanza e per l’adozione delle misure esecutive.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della carta docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- La mancata disponibilità di fondi in bilancio e il carattere seriale delle richieste non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di eseguire un giudicato definitivo.
- In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore fase esecutiva.
- Il compenso aggiuntivo del commissario ad acta può essere escluso, per analogia, quando l’incarico di esecuzione di una condanna pecuniaria sia conferito a un dirigente pubblico la cui retribuzione è soggetta al principio di onnicomprensività.
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