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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03295/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale del 16 giugno 2016. Il condomino aveva chiesto l’annullamento sostenendo che la maggioranza fosse stata calcolata non in base al valore delle quote di comproprietà, ma con criterio numerico dei presenti, assumendo pari valore alle unità immobiliari in assenza di tabelle millesimali. Aveva inoltre contestato il punto relativo alla chiusura del cancello di accesso all’area condominiale. Il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione, mentre la Corte d’appello aveva accolto il gravame e annullato la delibera. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 68 disp. att. c.c., sostenendo che in mancanza di regolamento si applicano comunque le norme condominiali generali e che la deliberazione non era invalida per la sola assenza delle tabelle millesimali; 2) violazione degli artt. 1136 e 1138 c.c. e 64 c.p.c., deducendo che dal verbale si poteva comunque ricavare il riferimento alle quote millesimali per il calcolo del quorum; 3) omesso esame di fatti decisivi, per mancanza di interesse ad impugnare del condomino, che avrebbe avuto solo un diritto di accesso allo spazio condominiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Ha affermato che la mancanza delle tabelle millesimali non comporta, di per sé, l’invalidità della deliberazione assembleare, poiché le quote di partecipazione al condominio esistono indipendentemente dalla tabella e possono essere accertate anche successivamente in giudizio. Ha però censurato la Corte d’appello per non aver verificato in concreto se la delibera fosse annullabile per mancato raggiungimento dei quorum richiesti dall’art. 1136 c.c., secondo il valore proporzionale delle unità immobiliari intervenute. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1136 c.c.

    "quorum deliberativo"; "maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale"

    Il quorum assembleare va verificato in relazione al valore proporzionale delle unità immobiliari e non può essere sostituito da un mero criterio numerico o da una presunzione di pari valore delle quote.

  • art. 68 disp. att. c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne fonda la decisione; la pronuncia si concentra sulla disciplina dei quorum e sul valore dichiarativo delle tabelle millesimali.

  • art. 1138 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi.

  • art. 64 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza assorbire la decisione.

  • art. 1137 c.c.

    Costituisce il fondamento dell’azione di impugnazione della delibera condominiale e dell’onere dell’impugnante di dimostrare il vizio di illegittimità.

  • art. 1130, n. 1, c.c.

    Rammentato per affermare la legittimazione dell’amministratore a resistere nei giudizi di impugnazione delle delibere, quando non siano coinvolti diritti sulle cose comuni.

  • art. 1131 c.c.

    Conferisce all’amministratore la rappresentanza processuale del condominio nelle controversie sulle delibere assembleari.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    Cita la memoria del controricorrente depositata nel procedimento camerale.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    È il riferimento procedurale per la trattazione in camera di consiglio, come indicato nella proposta del relatore.

Massime di principio

  • Le tabelle millesimali hanno natura dichiarativa e non costitutiva: la loro mancanza non determina di per sé l’invalidità delle delibere assembleari, potendo il valore delle quote essere ricostruito anche successivamente sulla base dei criteri legali o convenzionali.
  • Nell’impugnazione di una deliberazione condominiale ex art. 1137 c.c., l’onere di provare il vizio di contrarietà alla legge o al regolamento, incluso il mancato raggiungimento dei quorum, grava sul condomino che contesta la delibera.
  • Quando sia contestata la validità di una delibera per difetto di maggioranza, il giudice deve verificare in concreto il quorum richiesto dall’art. 1136 c.c. in rapporto al valore proporzionale delle unità immobiliari intervenute, e non limitarsi a prendere atto del criterio numerico adottato dall’assemblea.
  • L’assenza di tabelle millesimali può rendere più complesso l’accertamento del quorum, ma non sostituisce il criterio legale di calcolo fondato sul valore delle quote di comproprietà.
  • Nelle controversie di impugnazione delle delibere condominiali, l’amministratore è il soggetto legittimato passivo e può costituirsi e impugnare senza necessità di autorizzazione assembleare, salvo che la lite investa diritti sulle cose comuni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiGiurisdizione
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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