Sentenza del 25/01/2019 n. 562 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 69/2019 IRAP - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - Attività autonomamente organizzata - Utilizzo continuativo di collaboratori non dipendenti - Rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di 50.376,02 euro di IRAP versata per il 2013, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Affermava di avvalersi soltanto di un dipendente part-time con mansioni di segreteria e di beni strumentali ordinari. L'Agenzia sosteneva invece che il professionista avesse utilizzato continuativamente almeno quattro avvocati collaboratori esterni, oltre a uno studio di commercialisti, traendo da tale struttura una capacità produttiva aggiuntiva rispetto al solo lavoro personale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso, ritenendo occasionali le collaborazioni e ordinari i beni strumentali. In appello, però, la decisione è stata riformata: il giudice ha ritenuto provata l'esistenza di un'attività autonomamente organizzata, valorizzando l'utilizzo continuativo di almeno quattro collaboratori esterni, i compensi loro corrisposti, il volume di reddito dichiarato di oltre un milione di euro e gli ulteriori elementi relativi a locali e beni strumentali. È stata quindi rigettata l'istanza di rimborso IRAP e il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 4.000 euro.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 446/1997
L'imposta regionale sulle attività produttive ha per presupposto l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per i professionisti l'IRAP è dovuta soltanto quando l'attività, oltre a essere abituale, è dotata di un'organizzazione autonoma capace di produrre un valore aggiunto rispetto all'apporto personale del professionista.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10 maggio 2001
L'IRAP colpisce il valore aggiunto derivante da attività esercitate abitualmente con autonoma organizzazione di capitali e/o lavoro.
L'autonoma organizzazione è un requisito da verificare concretamente caso per caso e non coincide con la semplice autonomia decisionale del professionista nello svolgimento della propria attività.
Sentenze della Corte di Cassazione nn. 3672-3682/2007
Perché ci sia organizzazione autonoma, occorre che il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, così da fornire un apporto apprezzabile e una capacità produttiva aggiuntiva.
L'IRAP presuppone una struttura organizzativa che potenzi concretamente la produttività del professionista; non è sufficiente la mera esistenza di strumenti ordinari o lo svolgimento abituale dell'attività.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 9451/2016
L'impiego di un collaboratore che svolga mansioni di segreteria non è sufficiente, di per sé, a integrare l'autonoma organizzazione.
Un solo collaboratore addetto a compiti meramente esecutivi o di segreteria, soprattutto se part-time, normalmente non determina da solo l'assoggettamento a IRAP.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16364/2017
La collaborazione occasionale può non essere sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione; nel caso esaminato, tuttavia, il giudice ha ritenuto che la continuità e la pluralità dei collaboratori escludessero l'occasionalità.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare concretamente se esista una struttura organizzativa che aggiunga capacità produttiva al suo lavoro personale.
- La presenza di un solo dipendente part-time con mansioni di segreteria e di beni strumentali ordinari, considerata isolatamente, normalmente non basta a integrare il presupposto impositivo.
- La collaborazione con professionisti esterni può rilevare ai fini IRAP anche se non esiste un rapporto di lavoro dipendente: ciò che conta è l'utilizzo continuativo, organizzato e funzionale all'attività, non la forma contrattuale.
- La pluralità dei collaboratori, la continuità dei rapporti, la regolarità delle fatture e l'entità dei compensi possono dimostrare una capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista.
- Un reddito o volume d'affari elevato non prova da solo l'autonoma organizzazione, ma può costituire un elemento presuntivo da valutare insieme agli altri dati organizzativi.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire una prova concreta dell'assenza di autonoma organizzazione, documentando la natura occasionale delle collaborazioni, la modestia dei beni strumentali e l'assenza di una struttura produttiva autonoma.
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