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Sentenza

Sentenza n. 187/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del 27 gennaio 2025, recante la revoca del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero -OMISSIS- ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025

Giustizia amministrativa202500403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 gennaio 2025 con cui l'Amministrazione aveva revocato il nulla osta all'assunzione del lavoratore straniero, adottato ai sensi della disciplina sui flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. In sede cautelare il TAR ha accolto l'istanza e disposto il riesame del provvedimento. Successivamente l'Amministrazione ha adottato, il 2 luglio 2025, un nuovo provvedimento di revoca, depositato in giudizio il 12 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che, a seguito dell'ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame, l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di revoca dell'atto originariamente impugnato. La sentenza non esamina nel merito i motivi di ricorso né stabilisce la legittimità del provvedimento originario o di quello successivo. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • d.p.c.m. 27 settembre 2023

    Disciplina la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025 e costituisce la base normativa indicata per il rilascio e la revoca del nulla osta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione sostituisce o revoca il provvedimento impugnato a seguito di un riesame disposto in sede cautelare, e viene meno l'interesse alla decisione sull'atto originario, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere non comporta, di per sé, una pronuncia sulla legittimità del provvedimento originariamente impugnato né del nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione.
  • In caso di cessata materia del contendere, le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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