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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27810/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui veniva richiesta una maggiore imposta di registro e ipotecaria per un atto notarile di costituzione di servitù di metanodotto su terreno agricolo. Il contribuente contestava l’aliquota applicata dall’Ufficio, sostenendo che dovesse trovare applicazione l’aliquota dell’8% prevista dal primo periodo della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non quella del 15% ritenuta dovuta dall’Amministrazione. Il ricorso era stato accolto in primo grado. In appello, l’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale e di una nuova risoluzione interna, rinunciava alla pretesa impositiva e restituiva le somme riscosse in eccedenza. La Commissione tributaria regionale dichiarava quindi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e compensava le spese. Il ricorrente per cassazione censurava tale statuizione deducendo: 1) violazione degli artt. 44 e 46 d.lgs. n. 546/1992, perché la rinuncia dell’Ufficio non sarebbe stata accompagnata da sgravio e, comunque, non sarebbero maturati i presupposti per la compensazione delle spese; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato una memoria difensiva depositata in appello, che avrebbe escluso la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come cessazione della materia del contendere, perché l’Amministrazione non si era limitata a rinunciare all’appello, ma aveva sostanzialmente abbandonato la maggiore pretesa tributaria, restituendo inoltre quanto riscosso in eccedenza. Tuttavia ha censurato la statuizione sulle spese, affermando che la compensazione non può discendere automaticamente dalla declaratoria di estinzione del giudizio. In materia tributaria, anche nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, secondo l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, non essendo più operante una regola automatica di compensazione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di norme processuali tributarie e sulla regolazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, poi dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 44 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la vicenda sarebbe dovuta essere definita come rinuncia al ricorso/appello e non come cessazione della materia del contendere.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione perché l’Amministrazione aveva rinunciato sostanzialmente alla pretesa tributaria; tuttavia ha escluso che ciò comporti automaticamente la compensazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    La compensazione delle spese nel processo tributario richiede, nella versione applicabile, soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; non opera in via automatica per effetto dell’estinzione del giudizio.

  • art. 1, primo periodo, tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dal contribuente quale base normativa per l’applicazione dell’aliquota dell’8% invece di quella pretesa dall’Amministrazione.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte richiama l’evoluzione normativa e la declaratoria di illegittimità costituzionale della previgente disciplina automatica delle spese nelle ipotesi di estinzione.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    È la regola applicabile alla compensazione: il giudice deve motivare specificamente la presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • d.lgs. n. 156/2015

    È richiamato come fonte della disciplina vigente dell’art. 46, che non prevede più una compensazione automatica in ogni ipotesi di estinzione.

  • Corte costituzionale n. 274 del 2005

    È richiamata per affermare l’illegittimità della previgente compensazione ope legis delle spese in caso di estinzione del giudizio.

  • Cass., Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950

    È richiamata per il principio secondo cui, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese.

  • Cass., Sez. 5-6, 28 aprile 2021, n. 24841

    È richiamata a conferma dell’orientamento secondo cui la compensazione delle spese richiede motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere può essere ravvisata quando l’Amministrazione finanziaria non si limiti a rinunciare all’impugnazione, ma abbandoni sostanzialmente la pretesa tributaria originaria, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese nel giudizio tributario non è automatica per il solo fatto dell’estinzione del processo o della cessazione della materia del contendere; è necessaria una valutazione conforme all’art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
  • Fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese può essere disposta solo se il giudice individua e motiva espressamente gravi ed eccezionali ragioni.
  • La restituzione delle somme indebitamente riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado non elimina di per sé il diritto alla regolazione delle spese secondo i criteri legali, né giustifica automaticamente la compensazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione sul capo delle spese, l’esame delle ulteriori censure resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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