Sentenza n. 1031/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento, notificato il 22.4.2022, di diniego all’ammissione alla prova di pratica relativa al rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente di categoria B), per difetto dei requisiti morali di cui all’art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comma 1, emesso sulla base di una comunicazione, datata 12.4.2022, del Ministero dell’Interno e considerato l’ostativo della Prefettura di Vibo Valentia al rilascio al sig. -OMISSIS- del titolo abitativo alla guida nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alla prova pratica e di rilascio della nuova patente di guida per difetto dei requisiti morali, fondato sull'ostativo prefettizio
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante conducente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda per il conseguimento della patente di categoria B, aveva ottenuto il permesso provvisorio per esercitarsi, superato la prova teorica e ottenuto l'ammissione alla prova pratica. Successivamente, la Motorizzazione aveva negato l'ammissione alla prova pratica e il rilascio del titolo, richiamando una comunicazione del Ministero dell'Interno e l'inserimento, da parte della Prefettura, di un ostativo nel sistema informativo, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Codice della strada. Il ricorrente aveva dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 120 del Codice della strada, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018, dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, l'eccesso di potere, l'erroneità dei presupposti e il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento non indicava concretamente le ragioni ostative e non considerava che la condanna per cessione di sostanze stupefacenti risaliva al 1998. In secondo luogo, aveva dedotto la violazione dell'art. 120, comma 3, del Codice della strada, sostenendo che il provvedimento di revoca risaliva al 1998 e che, essendo decorso il termine triennale, non fosse necessaria la riabilitazione penale. Le amministrazioni avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la mancata impugnazione del diniego prefettizio e l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, rilevando che anche l'esercizio di un potere vincolato incide su una posizione di interesse legittimo e che la disciplina applicabile era quella anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 177/2024, secondo il principio tempus regit actum. Ha inoltre ritenuto impugnato anche il diniego prefettizio, poiché il ricorso era stato notificato alla Prefettura, costituitasi in giudizio, e dal contenuto complessivo dell'atto emergeva la volontà di contestare anche tale determinazione. Nel merito, il Collegio ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 120, comma 3, del Codice della strada, nella formulazione anteriore alla novella del 2024. Ha aderito all'orientamento secondo cui il decorso di tre anni dalla revoca della patente consente di presentare una nuova istanza senza necessità della riabilitazione penale o degli ulteriori requisiti ordinari previsti dal comma 1. Tuttavia, il decorso del triennio non determina un rilascio automatico: l'amministrazione conserva un potere discrezionale e deve valutare concretamente la posizione dell'interessato. Poiché il diniego era stato fondato sull'automatica permanenza dell'ostativo e non risultava effettuata tale valutazione discrezionale, gli atti impugnati sono stati annullati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni competenti. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992
Disciplina i requisiti morali ostativi al conseguimento della patente; nella vicenda, il giudice ha escluso che tali requisiti potessero essere applicati automaticamente dopo il decorso del triennio dalla revoca, senza una valutazione concreta della posizione dell'interessato.
art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992
Rileva quale base normativa del precedente provvedimento di revoca della patente.
art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992, nella formulazione anteriore alla legge n. 177/2024
La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni
Prima della novella del 2024, il termine triennale costituiva una norma abilitante: decorso il triennio, la nuova patente poteva essere richiesta anche senza riabilitazione penale, ma il rilascio non era automatico e richiedeva una valutazione discrezionale concreta.
art. 8, comma 1, legge 25 novembre 2024, n. 177
Ha modificato l'art. 120, comma 3, del Codice della strada; la modifica non è stata applicata alla fattispecie, anteriore alla sua entrata in vigore, in applicazione del principio tempus regit actum.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda la condanna per cessione di sostanze stupefacenti posta dall'amministrazione a fondamento dell'ostativo; la sua rilevanza doveva essere valutata concretamente e non mediante automatismo.
art. 2, comma 2, d.m. 24 ottobre 2011
Disciplina la comunicazione telematica posta a base del procedimento amministrativo relativo ai requisiti per il rilascio della patente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha regolato le modalità dell'udienza straordinaria nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Per i provvedimenti relativi al conseguimento di una nuova patente adottati prima della modifica dell'art. 120, comma 3, del Codice della strada introdotta dalla legge n. 177/2024, il decorso di almeno tre anni dalla revoca della precedente patente consente la presentazione dell'istanza anche in assenza di riabilitazione penale.
- Prima della novella del 2024, il decorso del triennio dalla revoca non produceva il rilascio automatico della nuova patente: l'amministrazione doveva esercitare un potere discrezionale e procedere a una valutazione concreta, attuale e individualizzata della posizione del richiedente.
- Il diniego fondato sulla mera permanenza automatica di una condanna o di un ostativo, senza la valutazione concreta richiesta dopo il decorso del triennio, viola l'art. 120, comma 3, del Codice della strada ed è illegittimo.
- Anche quando l'amministrazione esercita un potere vincolato, l'atto può incidere su una posizione di interesse legittimo e la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Nel processo amministrativo, l'individuazione degli atti impugnati deve essere effettuata sulla base del contenuto complessivo del ricorso e dell'effettiva volontà del ricorrente, non soltanto dell'elencazione contenuta nell'epigrafe; possono quindi ritenersi impugnati anche atti non espressamente indicati, ma puntualmente contestati nelle censure.
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