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Sentenza

Sentenza n. 604/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 94/2024 pubbl. il 19/03/2024 RG n. 512/2023 dal Tribunale di Alessandria nella persona dott. Bonci, notificata il 22.3.2024 non appellata e divenuta esecutiva in data 22.04.2024.

Giustizia amministrativa202503367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva adempiuto al titolo giudiziale nelle more del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte resistente, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente 800 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 94/2024 del Tribunale di Alessandria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 94/2024 del Tribunale di Alessandria, notificata il 22 marzo 2024, non appellata e divenuta esecutiva il 22 aprile 2024. Il ricorso contestava la mancata esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dato atto che l'amministrazione resistente aveva adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del titolo da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, purché la pretesa azionata risulti integralmente soddisfatta.
  • Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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