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Sentenza

Sentenza n. 5669/2026 - Napoli, Sezione 1

per la ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze n. 1677/2025 e n. 1784/2025 emesse dal Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore del sunnominato ricorrente per la complessiva somma di € 2.969,66, comprensiva di interessi ed oneri di legge.

Giustizia amministrativa202602170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire le sentenze del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, n. 1677/2025 e n. 1784/2025, che gli avevano imposto di rifondere al difensore antistatario le spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, pronunciate in controversie relative alla Carta del docente e passate in giudicato. Le sentenze, notificate al Ministero il 30 luglio 2025, avevano disposto la distrazione in favore del difensore di compensi pari, rispettivamente, a euro 1.314,00 e a euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, e ottenute le attestazioni di passaggio in giudicato, il ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento e chiesto l'esecuzione per euro 2.514,00 oltre accessori e interessi legali. Il Ministero si è costituito senza opporre elementi idonei a contestare la quantificazione o a dimostrare l'avvenuto pagamento; l'USR Campania non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che i titoli erano esecutivi, muniti di formula esecutiva e notificati, e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso prima della proposizione dell'azione. Ha ritenuto comprovato il persistente inadempimento anche in assenza di elementi contrari forniti dall'Amministrazione, la quale non ha contestato in modo utile la quantificazione del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire le sentenze entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, pagando euro 2.514,00, oltre spese generali, IVA, CPA e interessi legali dal dovuto al soddisfo. Per l'ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza del ricorrente; il commissario dovrà attivare anche gli stanziamenti, gli impegni e le operazioni contabili necessarie, senza poter addurre l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa quale impedimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con attribuzione al ricorrente antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In accoglimento del proposto mezzo di tutela, deve essere conseguentemente ordinato all’Amministrazione intimata, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione alle sentenze in questione per la somma indicata nel ricorso per l’ottemperanza, cioè nella misura complessiva di euro 2.514,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre interessi nella misura legale dal dì del dovuto fino al soddisfo.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al titolo giudiziale, determinando le somme dovute e gli accessori.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    In presenza della constatata osservanza delle formalità di legge (in primis, la notifica del ricorso dopo la scadenza del termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici), il ricorso va, dunque, accolto;

    L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici può essere proposta dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La divisata definitività dei titoli comporta l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione; peraltro va ulteriormente osservato come, in assenza di diversa indicazione da parte della resistente sul punto (rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a.), sia da ritenersi comprovato l’inadempimento perdurante da parte dell’amministrazione debitrice.

    In mancanza di indicazioni contrarie dell'amministrazione debitrice, il giudice ha ritenuto comprovato il perdurare dell'inadempimento rispetto al titolo definitivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è definitivo e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine, specificando le somme dovute e i relativi accessori.
  • L'azione esecutiva contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici deve essere proposta solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
  • In caso di ulteriore inerzia dopo il termine fissato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta, incaricato di compiere le attività contabili e finanziarie necessarie al pagamento; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non giustificano la mancata esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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