Cassazione Penale, Sentenza n. 22805/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 16/12/2024 (irrevocabile il 16/05/2025). Il ricorrente ha dedotto di non aver avuto notizia dell'esito del processo per mancata comunicazione da parte del difensore d'ufficio e di essere venuto a conoscenza della condanna solo in data 12/11/2025 in occasione della notifica di un provvedimento di esecuzione; per tali ragioni, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, invocando una situazione di oggettiva impossibilità assimilabile a forza maggiore legata allo stato di detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l'onere rigoroso di allegazione e prova della mancata conoscenza della pendenza del giudizio e dell'impossibilità a proporre impugnazione senza sua colpa: risultano invece notifiche a mani del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza (con note di trasmissione della polizia giudiziaria), sicché la conoscenza della pendenza del processo è considerata certa. Inoltre la Corte ha affermato che il mero stato di detenzione non impedisce di per sé i contatti con il difensore e non esclude la colpa dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, avendo ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
art. 175 comma 2.1 e 2 bis cod. proc. pen.
La rimessione nel termine per proporre impugnazione richiede che l'imputato provi di non avere avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non avere potuto proporre impugnazione senza sua colpa; l'onere probatorio è rigoroso e richiede atti o fatti certi, non semplice autocertificazione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 11, comma 1, lett. b), n. 1
introduzione dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.
La novella normativa ha disciplinato in modo più restrittivo la possibilità di restituzione dei termini, ponendo limiti e un onere probatorio stringente per l'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende; qui è stata applicata per irrogare l'obbligo di versare euro 3.000
Massime di principio
- L'onere di provare la mancata conoscenza della pendenza del giudizio e l'impossibilità di impugnare senza colpa grava in modo rigoroso sul richiedente la rimessione; occorrono documenti o atti certi (es. notizie ufficiali, provvedimenti, certificazioni carcerarie) e non valgono mere dichiarazioni autenticate.
- La notifica di atti processuali (decreto di citazione, verbali di udienza, ecc.) costituisce forte presunzione di conoscenza della pendenza del processo e può precludere la rimessione.
- Lo stato di detenzione non è in sé causa esimente: va dimostrato che la detenzione ha effettivamente impedito i contatti con il difensore o l'accesso alle comunicazioni processuali in modo non imputabile all'imputato.
- Se non si riesce a fornire prova documentale dell'impossibilità oggettiva (es. dinieghi certificati di colloquio, mancate notifiche attestate dall'amministrazione carceraria, impossibilità comprovata di accesso alla posta), la richiesta di rimessione è destinata al rigetto.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza probatoria può comportare sanzioni economiche: spese processuali e, se ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per aumentare le probabilità di successo in casi analoghi, occorre allegare e documentare con prove certe gli impedimenti sopravvenuti (certificati, comunicazioni dell'istituto penitenziario, attestazioni del difensore, date di notifica degli atti) e spiegare perché tali eventi hanno reso impossibile l'impugnazione senza colpa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22727/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22730/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22731/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22732/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22734/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22735/2026 del 19/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →