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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4819/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di riforma della Corte d'appello di Roma che aveva annullato l'assoluzione di primo grado e condannato Bianchi per rapina aggravata in concorso. Primo motivo: nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato detenuto, in violazione degli artt. 156 e 161 c.p.p.; si sosteneva che le notifiche effettuate all'Avv. Paolo Benedetto Faralli non potessero ritenersi valide in quanto l'imputato non avrebbe eletto domicilio presso di lui. Si denunciava inoltre che, dopo la rinuncia del difensore, non vi sarebbe stata alcuna notifica all'imputato detenuto. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 114 e 628 c.p., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza; si contestava l'attribuzione al ricorrente del ruolo di "palo" in assenza di elementi probatori sufficienti e senza la specificazione del contributo concreto fornito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondati gli assunti del ricorso: dagli atti risultava che Bianchi aveva eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. Faralli al momento della scarcerazione e che, al momento delle citazioni in appello, l'imputato era citato in stato di libertà (la Corte non era a conoscenza di un successivo stato di detenzione); pertanto le notifiche presso l'Avv. Faralli, anche dopo la rinuncia, erano state regolarmente eseguite. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello motivato in modo coerente l'attribuzione al ricorrente del ruolo di palo e la rilevanza del suo contributo per la consumazione e il profitto del reato, escludendo l'attenuante della minima importanza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Riferito alla disciplina delle notificazioni e delle nullità formali; la Corte ha valutato la regolarità delle notifiche in base agli atti e all'elezione di domicilio risultante, ritenendo non sussistente la nullità dedotta.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica all'avvocato domiciliatario; la Corte ha interpretato che la notifica all'Avv. Faralli era valida in quanto l'imputato aveva eletto domicilio presso di lui e la rinuncia del difensore non revoca automaticamente la domiciliazione in assenza di diversa indicazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola la responsabilità per il concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare il ruolo del ricorrente nell'ambito della rapina commessa in concorso.

  • art. 114 cod. pen.

    Disciplina della circostanza attenuante per contributo di minima importanza; la Corte ha ritenuto che l'assenza di specifica e probante indicazione del contributo consistente preclude il riconoscimento dell'attenuante e ha valutato il contributo del ricorrente come rilevante.

  • art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.

    Norme che definiscono il reato di rapina aggravata e le aggravanti; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi di rapina aggravata in concorso a carico del ricorrente, come richiamato dalla Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende valutando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La notifica agli avvocati domiciliatari è valida se risulta documentata l'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore; la successiva rinuncia del difensore non elimina la domiciliazione fino a che l'imputato non indica un nuovo domicilio.
  • Se il ricorrente contesta vizi processuali relativi a fatti documentali, la Corte di Cassazione può esaminare direttamente gli atti e dichiarare il motivo manifestamente infondato se gli atti smentiscono le affermazioni.
  • Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza (art. 114 c.p.) è necessaria una specifica e convincente motivazione con indicazione del contributo concreto fornito; rilievi generici o una rilettura dei fatti non sono sufficienti.
  • La prova dello stato di detenzione dell'imputato, se rilevante per le notifiche, deve essere portata a conoscenza della Corte che deve decidere; documenti non acquisiti o non comunicati alla Corte non assumono efficacia per invalidare le notifiche.
  • La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi i ricorsi privi di basi fattuali documentate possono essere penalizzati economicamente.

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