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Sentenza

Sentenza n. 1738/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di variazione di una concessione demaniale marittima

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione relativa a un pontile per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto, aveva chiesto una variazione provvisoria del contenuto della concessione a causa dell’inutilizzabilità del pontile determinata da un’invasione di posidonia. L’amministrazione aveva respinto l’istanza per due ragioni: la mancata presentazione tramite il portale del demanio marittimo e l’infondatezza nel merito, ritenendo che l’art. 24 del d.P.R. n. 328/1952 non consentisse modifiche sostanziali delle concessioni. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 328/1952 e della l.r. n. 32/2020, nonché difetto di istruttoria e irragionevolezza, sostenendo che la domanda trasmessa via PEC fosse, al più, irregolare e suscettibile di regolarizzazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 328/1952, travisamento delle circostanze, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione, sostenendo che la disposizione consentisse la variazione richiesta e che essa non comportasse comunque una modifica sostanziale della concessione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, degli artt. 9 e 13 della l.r. n. 7/2019 e dei principi di partecipazione, contraddittorio e giusto procedimento, per la mancata comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto.

La decisione

Nel corso del giudizio l’amministrazione regionale ha rilasciato l’autorizzazione n. 38/2024, qualificando espressamente le variazioni proposte come non sostanziali e quindi autorizzabili senza formalità istruttorie secondo l’art. 24, comma 2, seconda parte, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione. Il rilascio del provvedimento ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del rilascio dell’atto satisfattivo pochi mesi dopo la proposizione del ricorso e della tardiva comunicazione dell’intervenuta soddisfazione dell’interesse da parte della ricorrente. È stata tuttavia disposta la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, posto a carico dell’amministrazione regionale secondo il principio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 24 d.P.R. n. 328/1952

    “la natura delle variazioni proposte non costituisce alterazione sostanziale al complesso della concessione”

    Le variazioni non sostanziali della concessione demaniale marittima possono essere autorizzate senza formalità istruttorie secondo le modalità previste dal secondo comma, seconda parte, della disposizione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo del difetto di motivazione; la sentenza non esamina il motivo per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata partecipazione procedimentale e l’omesso preavviso di rigetto; la sentenza non esamina il motivo nel merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio della ragionevole durata del processo impone anche alle parti di contribuire alla celere definizione del giudizio mediante la tempestiva comunicazione delle circostanze sopravvenute rilevanti.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di definizione con cessazione della materia del contendere, il contributo unificato può essere posto a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Il rilascio, nel corso del giudizio, di un provvedimento amministrativo che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato determina la cessazione della materia del contendere, anche quando il provvedimento intervenga a seguito della riproposizione dell’istanza secondo le modalità indicate dall’amministrazione.
  • Le variazioni della concessione demaniale marittima che non alterano sostanzialmente il complesso della concessione possono essere autorizzate senza formalità istruttorie, secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 24, comma 2, seconda parte, del d.P.R. n. 328/1952.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle valutando il comportamento processuale delle parti e il tempo di definizione della controversia, ma può porre il contributo unificato a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale.
  • Il principio di ragionevole durata del processo impone alle parti di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute che abbiano soddisfatto l’interesse azionato, poiché la loro tardiva comunicazione può incidere sulla regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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