Sentenza n. 7210/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Roma, motivato esclusivamente dal fatto che il permesso di soggiorno stagionale era scaduto il 27 aprile 2023, mentre la domanda di conversione era stata presentata il 24 aprile 2025. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, producendo documentazione attestante che già il 27 marzo 2023 era stata presentata un’analoga richiesta, rimasta senza definizione e poi riproposta. La controversia ha riguardato, inoltre, l’interpretazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, con riferimento alla necessità o meno che il permesso stagionale fosse ancora in corso di validità al momento della domanda di conversione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che l’amministrazione aveva fondato il provvedimento sulla sola scadenza del titolo di soggiorno, senza considerare la precedente domanda presentata prima della scadenza e rimasta priva di definizione. Il giudice ha inoltre affermato che dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 non deriva alcun obbligo di presentare, ai fini della conversione, un permesso di soggiorno ancora valido. La disposizione richiede invece la sussistenza dei presupposti sostanziali: lo svolgimento di attività lavorativa stagionale regolare in Italia per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
La norma non richiede che il permesso di soggiorno stagionale sia ancora valido al momento della domanda di conversione; rilevano i presupposti sostanziali dello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare e dell’offerta di un contratto di lavoro subordinato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale fondamento dell’obbligo delle amministrazioni soccombenti di restituire il contributo unificato.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, non è necessario che il titolo di soggiorno stagionale sia ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
- Per la conversione del permesso di soggiorno stagionale rilevano i presupposti sostanziali previsti dalla legge, costituiti dallo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale in Italia per almeno tre mesi e dall’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- È illegittimo il diniego di conversione fondato esclusivamente sulla scadenza del permesso di soggiorno, quando l’amministrazione ometta di considerare una precedente domanda di conversione presentata prima della scadenza e rimasta senza definizione.
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