Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 650/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e contestuale sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata della sospensione. Ha contestato la privazione dell’intera retribuzione perché non gli sarebbe stato garantito il minimo vitale, diversamente da quanto previsto in altre ipotesi di sospensione dal servizio, e ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. Ha inoltre dedotto eccesso di potere. La ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare della ASL e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito la censura sulla perdita integrale della retribuzione, la questione di legittimità costituzionale e i dedotti vizi di eccesso di potere. La sospensione consegue automaticamente ex lege all’accertamento dell’inadempimento vaccinale e non implica valutazioni discrezionali dell’amministrazione; la controversia riguarda quindi il diritto soggettivo alla retribuzione nel rapporto di lavoro e spetta al giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021

    La sospensione dall’esercizio dell’attività lavorativa o professionale costituiscono una conseguenza ex lege della violazione dell’obbligo vaccinale, direttamente stabilita dalla norma senza alcun potere valutativo del datore di lavoro.

    La sospensione lavorativa deriva direttamente dalla legge una volta accertata la violazione dell’obbligo vaccinale, senza esercizio di discrezionalità amministrativa; la controversia sugli effetti sul rapporto di lavoro e sulla retribuzione appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11 c.p.a.

    Deve pertanto essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla sospensione dal servizio e alla perdita della retribuzione conseguenti all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di un lavoratore sanitario pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la sospensione discende automaticamente dalla legge, senza valutazioni discrezionali dell’amministrazione, e incide sul rapporto di lavoro e sul diritto alla retribuzione.
  • Quando l’amministrazione datrice di lavoro si limita a dare attuazione all’accertamento dell’inadempimento vaccinale e alla conseguente sospensione stabilita ex lege, l’atto ha natura datoriale e non costituisce esercizio di un potere pubblico la cui legittimità spetti al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoProfessioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.