Sentenza n. 650/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e contestuale sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, con sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata della sospensione. Ha contestato la privazione dell’intera retribuzione perché non gli sarebbe stato garantito il minimo vitale, diversamente da quanto previsto in altre ipotesi di sospensione dal servizio, e ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. Ha inoltre dedotto eccesso di potere. La ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare della ASL e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito la censura sulla perdita integrale della retribuzione, la questione di legittimità costituzionale e i dedotti vizi di eccesso di potere. La sospensione consegue automaticamente ex lege all’accertamento dell’inadempimento vaccinale e non implica valutazioni discrezionali dell’amministrazione; la controversia riguarda quindi il diritto soggettivo alla retribuzione nel rapporto di lavoro e spetta al giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021
La sospensione dall’esercizio dell’attività lavorativa o professionale costituiscono una conseguenza ex lege della violazione dell’obbligo vaccinale, direttamente stabilita dalla norma senza alcun potere valutativo del datore di lavoro.
La sospensione lavorativa deriva direttamente dalla legge una volta accertata la violazione dell’obbligo vaccinale, senza esercizio di discrezionalità amministrativa; la controversia sugli effetti sul rapporto di lavoro e sulla retribuzione appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria.
art. 11 c.p.a.
Deve pertanto essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- Le controversie relative alla sospensione dal servizio e alla perdita della retribuzione conseguenti all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di un lavoratore sanitario pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la sospensione discende automaticamente dalla legge, senza valutazioni discrezionali dell’amministrazione, e incide sul rapporto di lavoro e sul diritto alla retribuzione.
- Quando l’amministrazione datrice di lavoro si limita a dare attuazione all’accertamento dell’inadempimento vaccinale e alla conseguente sospensione stabilita ex lege, l’atto ha natura datoriale e non costituisce esercizio di un potere pubblico la cui legittimità spetti al giudice amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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