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Sentenza

Sentenza n. 787/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza nr. 490/2024 pubblicata il 30.09.2024-RG 958/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, G.I. Dott. Andrea De Sabbata, avente ad oggetto l’accertamento in favore del Docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in riferimento agli anni scolastici: 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024;

Giustizia amministrativa202600344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 490/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme indicate nel titolo giudiziale, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. È stato inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato: il Ministero si era costituito solo formalmente e non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione anche mediante funzionario delegato e con il supporto delle strutture amministrative competenti. È stata respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisandosi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del Commissario ad acta quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre un indennizzo per il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto l'indennizzo è stato negato perché non erano ravvisabili particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta misura sufficiente.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'ottemperanza di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, in presenza della notificazione del titolo, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che riconosce al privato una somma di denaro e non deduce ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già pagato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un Commissario ad acta, il quale assume le funzioni su istanza del creditore e può adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'indennizzo per il ritardo nell'esecuzione previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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