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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38212/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La proprietaria di un appartamento con giardino terrazzato, sovrastante a un garage di proprietà della società costruttrice, ha lamentato l'immissione di gas di scarico attraverso luci finestrate aperte sul proprio bene, con pregiudizio della vivibilità degli ambienti. Ha dedotto che in una riunione condominiale del 14.2.2001 sarebbe stato raggiunto un accordo e poi approvata una delibera per chiudere le luci mediante la realizzazione di un muro, con riparto delle spese tra i condomini interessati. Ha chiesto di accertare l'obbligo della società di eseguire la chiusura delle luci, con suo contributo solo parziale alle spese. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva invece dichiarato l'obbligo della società di eseguire la delibera condominiale quanto alla chiusura delle luci. In cassazione la società ha denunciato: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la corte d'appello ritenuto proposta una domanda diretta anche all'esecuzione della delibera, benché si trattasse di adempimento di un asserito accordo contrattuale; 2) violazione delle norme sul condominio e sul contratto, sostenendo che la delibera non poteva imporre obblighi corrispettivi a carico del singolo e che, comunque, non esiste un'azione del singolo condomino per ottenere in via contenziosa l'esecuzione di una delibera assembleare, dovendo semmai ricorrersi alla procedura prevista dall'art. 1105, comma 4, c.c.; 3) violazione delle norme sul litisconsorzio, assumendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i condomini interessati dalle opere sulle parti comuni e sulle porzioni esclusive.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che dall'atto introduttivo emergesse non solo la deduzione di un accordo, ma anche la richiesta di esecuzione di quanto approvato in assemblea; ha accolto il secondo motivo, affermando che il singolo condomino non ha azione, in sede contenziosa, per ottenere l'esecuzione di una delibera condominiale ineseguita da altro condomino o dall'amministratore, poiché l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede soltanto il ricorso all'autorità giudiziaria per i provvedimenti opportuni in sede di volontaria giurisdizione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione del contraddittorio era assorbita dall'assenza del diritto fatto valere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale violata, in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all'allegazione del titolo della domanda.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché assorbita dalla radicale insussistenza del diritto azionato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo e terzo motivo; la Corte ha escluso la violazione poiché la decisione di merito non aveva accolto la domanda su un titolo diverso da quello allegato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo sul punto del primo motivo, ma ha accolto la censura sostanziale del secondo motivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare vizi processuali e di motivazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel primo motivo per l'interpretazione dell'atto introduttivo e della pretesa azionata.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nel primo e secondo motivo per sostenere la natura del titolo dedotto e la fonte dell'obbligazione.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la qualificazione negoziale della delibera o dell'accordo.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di requisiti del contratto.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al perfezionamento del consenso negoziale.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come base dell'azione di adempimento contrattuale dedotta dall'attrice.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di validità/approvazione della delibera condominiale.

  • art. 1372 c.c.

    La Corte lo richiama per ribadire che un eventuale accordo tra le parti avrebbe avuto effetti soltanto inter partes.

  • art. 1105, comma 4, c.c.

    "se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può solo ricorrere all'autorità giudiziaria, che provvede in camera di consiglio ad adottare i provvedimenti opportuni"

    È la norma decisiva: esclude che il singolo condomino possa agire in sede contenziosa per ottenere direttamente l'esecuzione di una delibera condominiale rimasta ineseguita; consente solo il ricorso all'autorità giudiziaria per provvedimenti opportuni in volontaria giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel condominio, se una deliberazione non viene eseguita, il rimedio tipico del singolo partecipante non è l'azione contenziosa per ottenere la condanna all'adempimento della delibera, ma il ricorso all'autorità giudiziaria per i provvedimenti opportuni previsti dalla disciplina della comunione, applicabile anche al condominio.
  • La domanda va qualificata sulla base del contenuto sostanziale dell'atto introduttivo: il giudice può valorizzare sia l'allegazione di un accordo tra le parti sia la richiesta di esecuzione di una delibera, purché la decisione non accolga la pretesa su un titolo del tutto diverso da quello dedotto.
  • Laddove difetti in radice il diritto fatto valere, la questione del litisconsorzio necessario non impone l'integrazione del contraddittorio, ma conduce al rigetto della domanda o all'inammissibilità della censura secondo la concreta struttura della controversia.
  • Un eventuale accordo raggiunto tra alcuni soggetti in sede condominiale, se qualificabile come negozio, produce effetti solo tra le parti che vi hanno aderito e non può essere automaticamente esteso a tutti i condomini senza un valido fondamento normativo o assembleare.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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