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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22782/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cerullo aveva convenuto in giudizio ICP s.r.l. (venditrice del velivolo) e Mazzolari s.r.l. (venditrice di galleggianti) lamentando di aver ricevuto false informazioni commerciali sul peso massimo al decollo (MTOW) del velivolo e chiedendo la risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c., la restituzione delle somme versate e il risarcimento del danno. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'appello principale e ha accolto in parte l'appello incidentale riguardo alla ripartizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello, ma la Corte ha rilevato una questione procedurale di improcedibilità del ricorso principale relativa alla mancata prova della tempestiva notificazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso principale improcedibile per mancato rispetto dell'onere di depositare copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica nel termine previsto (e per la notificazione effettuata oltre i 60 giorni dalla pubblicazione). Per effetto ciò ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ICP s.r.l. (liquidate in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori) e in favore di Mazzolari s.r.l. (liquidate in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori). Ha inoltre rilevato l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Norma invocata dal ricorrente come fondamento per la risoluzione contrattuale (per inadempimento), ma nel giudizio di legittimità non si è arrivati a decidere sul merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiama l'onere processuale di depositare copia degli atti e, secondo la giurisprudenza richiamata, la dichiarazione di avvenuta notificazione nel ricorso per cassazione impone alla parte di depositare la sentenza con la relata di notifica entro il termine breve; il mancato deposito comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 334 c.p.c., comma 2

    Stabilisce l'inefficacia del ricorso incidentale nel caso in cui il ricorso principale sia dichiarato improcedibile; la Corte ha applicato tale principio dichiarando inefficace il ricorso incidentale di ICP.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente (ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso) conformemente ai criteri stabiliti dai commi indicati.

Massime di principio

  • In cassazione, se il ricorrente dichiara la data di notificazione della sentenza impugnata, sorge l'onere di depositare copia della sentenza munita della relata di notifica entro il termine breve previsto: l'inosservanza può determinare l'improcedibilità del ricorso.
  • La decorrenza dei termini brevi in materia di impugnazioni si calcola dalla pubblicazione della sentenza; una notificazione effettuata oltre tale termine deve essere provata mediante la relata nel fascicolo, altrimenti si rischia la perdita del diritto di impugnare.
  • Se il ricorso principale è dichiarato improcedibile, il ricorso incidentale diventa inefficace automaticamente ai sensi dell'art. 334 c.p.c.; pertanto la cura della regolarità procedurale del ricorso principale è essenziale per preservare anche i mezzi di difesa incidentali.
  • Le spese di lite e gli eventuali contributi unificati supplementari possono essere addebitati al ricorrente che perde o che è risultato responsabile della improcedibilità, con liquidazione anche delle somme per esborsi e spese generali.
  • Quando si è in presenza di contestazioni sulla notificazione, è prudente produrre subito in cassazione la copia della sentenza con relativa relata o verificare che essa sia presente nel fascicolo d'ufficio o sia stata prodotta dai controricorrenti, per evitare l'improcedibilità.

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