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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29437/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta in via autonoma da un soggetto privato dinanzi al Tribunale della Spezia nei confronti della Camera di Commercio, avente ad oggetto: la delibera/verbale n. 19 del 12 aprile 2007, il regolamento per la disciplina degli incarichi esterni al personale dipendente approvato con tale delibera, e l'annotazione nel 'Registro pubblicazioni albo verbali' che indicava la pubblicazione dall'8 al 15 maggio 2007. Il querelante sosteneva che la stesura definitiva della delibera e del regolamento fosse avvenuta solo nel settembre 2007, sicché non potevano essere stati pubblicati nel maggio precedente. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello riformava solo in parte, escludendo la falsità del verbale e del regolamento ma confermando la falsità dell'attestazione di pubblicazione nel registro. La Camera di Commercio ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché il registro avrebbe riguardato solo i titoli delle delibere e non il contenuto del verbale/regolamento; (2) omesso esame e contraddittoria motivazione, sostenendo che la pubblicazione era meramente pubblicitaria e non incideva su validità ed efficacia dell'atto; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale autonomo con tre motivi, denunciando violazione dell'art. 2700 c.c., dell'art. 1 preleggi e dell'art. 132 c.p.c., oltre a violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in sostanza censurando la motivazione della Corte d'appello, ritenuta illogica e viziata da errata distribuzione dell'onere della prova e da mancata considerazione degli elementi documentali e delle circostanze già accertate in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale della Camera di Commercio perché non coglievano la ratio decidendi e non erano conformi al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il terzo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Ha invece accolto il ricorso incidentale autonomo, ritenendo la motivazione della Corte d'appello illogica e sotto il minimo costituzionale, nonché viziata per non avere considerato specifiche circostanze probatorie e per avere erroneamente posto a carico del querelante un onere probatorio ulteriore rispetto a quello relativo alla prova della falsità. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Riguarda l'efficacia probatoria dell'atto pubblico; la Corte d'appello è censurata per non avere correttamente valorizzato il contenuto documentale e l'eventuale falsità dell'attestazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della falsità gravava sulla parte che la deduceva; una volta fornita tale prova, non poteva essere addossato a essa anche l'onere di dimostrare ulteriori circostanze non necessarie ai fini dell'accertamento della falsità.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per contestare la compensazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato per contestare la parziale compensazione delle spese di giudizio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare carenza o apparenza della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale parametro sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale parametro sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo riguardare la mera rivalutazione di elementi istruttori o di questioni di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, oltre al come e quando esso sia stato discusso in causa.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiede l'indicazione e il deposito degli atti e dei documenti posti a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendone l'ambito applicativo.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e già discusso tra le parti; non è sufficiente censurare la valutazione delle prove o prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se attacca un profilo marginale o diverso da quello su cui poggia la decisione, il motivo è inammissibile.
  • Nell'accertamento della falsità di un atto o di una attestazione, la parte che deduce la falsità deve offrire la relativa prova; una volta raggiunta tale prova, il giudice non può invertire l'onere probatorio richiedendo alla stessa parte di dimostrare ulteriori circostanze non indispensabili al fine dell'accertamento.
  • La motivazione è apparente o comunque inferiore al minimo costituzionale quando omette di considerare elementi documentali decisivi e circostanze già accertate in primo grado, con esiti logicamente incompatibili con il compendio probatorio richiamato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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