Sentenza n. 15/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta del 10 settembre 2025 di fissazione di un appuntamento necessario a formalizzare l'istanza di visto per motivi di studio. Ha sostenuto che la fissazione dell'appuntamento costituisce una fase integrante del procedimento di rilascio del visto e che l'inerzia dell'amministrazione determina un arresto procedimentale, in violazione dell'obbligo di provvedere entro i termini previsti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatico-consolare, pur costituendo una fase preliminare, sia parte integrante del procedimento amministrativo per il rilascio del visto e non possa essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo. La richiesta di appuntamento deve essere equiparata a un'istanza in senso tecnico ed è idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere dell'amministrazione. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento, comprensivo della fase di fissazione dell'appuntamento, non può superare 90 giorni ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999. Conseguentemente, il Collegio ha ordinato all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente, in ragione del periodo non significativamente esteso intercorso tra la richiesta e la proposizione del giudizio e delle obiettive difficoltà organizzative dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata dal ricorrente per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
Il termine complessivo per la conclusione del procedimento relativo al visto, comprensivo della fase preliminare di fissazione dell'appuntamento, non può superare 90 giorni.
Massime di principio
- La richiesta di fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatico-consolare, quando l'appuntamento è necessario per formalizzare un'istanza di visto, costituisce un'istanza in senso tecnico e fa sorgere in capo all'amministrazione l'obbligo di provvedere.
- La fase preliminare di convocazione del richiedente per la formalizzazione dell'istanza di visto è parte integrante del procedimento amministrativo di rilascio del visto e non può essere considerata estranea al sindacato del giudice amministrativo.
- L'inerzia dell'amministrazione nella fissazione dell'appuntamento, quando determina un arresto del procedimento di rilascio del visto, può essere contestata mediante l'azione avverso il silenzio.
- Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto comprende anche il tempo occorrente per la fissazione dell'appuntamento e, ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999, non può superare complessivamente 90 giorni.
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