Sentenza n. 1013/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività avviata con SCIA e rimozione dei relativi effetti, successivamente confermato con ulteriore motivazione e supplemento istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del dirigente dell’ufficio SUAP del Comune di Riccione che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990, aveva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività avviata con SCIA e la rimozione dei relativi effetti. È stata inoltre impugnata la successiva determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva confermato il provvedimento inibitorio, integrandone la motivazione all’esito di un supplemento istruttorio. Il testo non riporta il dettaglio dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla prosecuzione dell’attività di locazione di appartamenti ammobiliati e, conseguentemente, l’interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente secondo cui, nelle more del giudizio, era cessato l’interesse alla prosecuzione dell’attività e quindi alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti inibitori. Il Collegio non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro gli atti comunali. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché la tempestiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ha evitato lo svolgimento di attività difensiva da parte del Comune.
Norme richiamate
art. 19, comma 4, l. 241/1990
Divieto di prosecuzione dell’attività avviata con SCIA e rimozione dei suoi effetti
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale inibitorio; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione dell’attività cui si riferisce il provvedimento impugnato determina, quando viene meno anche l’utilità concreta della decisione, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo, salvo che residui uno specifico interesse alla decisione.
- La tempestiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando abbia evitato lo svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione resistente.
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