Ordinanza n. 3305/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per titoli per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, limitatamente alla disciplina judo maschile categoria 90 kg, nonché gli atti della commissione relativi all’individuazione e valutazione dei titoli
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, nella parte in cui un altro candidato è stato collocato al primo posto con 23,24 punti, mentre il ricorrente è risultato secondo. Ha contestato la legittimità dei criteri e delle operazioni di valutazione svolte dalla commissione esaminatrice, deducendo in particolare che la commissione, con il verbale n. 1 del 10 marzo 2026, avrebbe individuato e successivamente valutato titoli non ricompresi nell’elenco allegato al d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393, tra cui la partecipazione ai campionati mondiali ed europei di categoria. È stato inoltre lamentato che tale individuazione dei titoli sarebbe intervenuta dopo che i candidati erano già stati sottoposti agli accertamenti attitudinali. Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando soltanto una memoria di stile.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure e non ha accordato una misura cautelare immediata. Ha ritenuto che le questioni dovessero essere esaminate nella sede di merito e ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Ha disposto un adempimento istruttorio a carico del Ministero dell’Interno, ordinando il deposito, entro 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza, di una dettagliata relazione sugli argomenti dedotti dal ricorrente e di tutti i documenti utili alla decisione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per fissare direttamente l’udienza pubblica di merito, rinviando a tale sede la decisione delle questioni controverse.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base per l’ordine rivolto all’amministrazione di fornire una relazione dettagliata sugli elementi rilevanti per la decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’ordine di deposito della relazione e dei documenti utili ai fini del giudizio.
d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393
La controversia riguarda l’asserita utilizzazione, da parte della commissione, di titoli non compresi nell’elenco allegato al decreto, in particolare la partecipazione a campionati mondiali ed europei di categoria.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, le questioni relative alla legittimità dei criteri di valutazione di un concorso richiedono un approfondimento istruttorio incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può riservarne l’esame alla sede di merito, fissando direttamente l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Qualora l’amministrazione si costituisca senza prendere sostanzialmente posizione sulle censure dedotte, il giudice può ordinare il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile per consentire la verifica dei criteri e delle operazioni valutative contestate.
- In una procedura concorsuale per titoli, la legittimità della graduatoria può dipendere dalla verifica della corrispondenza tra i titoli valutati dalla commissione e quelli previamente individuati dalla disciplina regolatrice della selezione.
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