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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37035/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 09/09/2022 che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, c.p. (minacce). Il ricorrente deduceva: 1) nullità per mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 23-bis (discipline emergenziali COVID) e conseguente violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta inattendibilità della persona offesa e mancanza di contenuto intimidatorio nella minaccia. In udienza difesa ha altresì chiesto, in subordine, rinvio per verificare una possibile remissione di querela da parte degli eredi della persona offesa deceduta e, in ulteriore subordine, dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato la richiesta di rinvio come intempestiva, ritenendo irrilevante una possibile remissione di querela tardiva rispetto alla modifica della procedibilità. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura procedurale: le conclusioni del P.M., depositate il 30/08/2022, sono risultate tempestivamente comunicate alla difesa il 31/08/2022 e la difesa non ha eccepito nullità nei cinque giorni antecedenti l'udienza. Sul secondo motivo ha rilevato genericità e carenza di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni. Quanto alla prescrizione, il termine è maturato il 04/03/2023, successivamente alla sentenza impugnata, quindi irrilevante in considerazione dell'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen. (comma secondo)

    Norma sostanziale che punisce le minacce gravi; è il titolo di reato per cui il ricorrente è stato condannato e la cui valutazione fattuale (tenore intimidatorio e turbamento della vittima) è stata ritenuta correttamente apprezzata dai giudici di merito.

  • art. 23-bis legge 18 dicembre 2020 n.176 (discipline per decisione dei giudizi di appello in periodo emergenziale COVID)

    Disciplina il procedimento 'cartolare' in appello durante l'emergenza (tramite deposito scritto delle conclusioni del P.M. e possibilità di trattazione in camera di consiglio senza comparizione). La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina e ha verificato che le comunicazioni richieste sono state effettuate tempestivamente.

  • art. 16, comma 4, decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179

    Prevede la trasmissione telematica alla cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero; la Corte ne ha richiamato l'applicabilità quanto alle modalità di trasmissione, ritenendo adempiuto l'obbligo di comunicazione alle parti.

  • art. 24 (del medesimo decreto richiamato nell'art.23-bis)

    Stabilisce termini e modalità di deposito delle conclusioni da parte delle parti private nel procedimento cartolare d'appello; la mancata eccezione tempestiva da parte della difesa ha fatto decadere la contestazione.

  • art. 173, comma disposizioni attuative c.p.p.

    Limita i motivi ammissibili nel ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato tali limiti nel valutare l'atto di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo, in favore della Cassa delle Ammende, di versare una somma nel caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile; applicata dalla Corte nella misura di euro 3.000.

  • D. Lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia)

    Evoluzione normativa citata dalla Corte con riferimento al regime di procedibilità dei reati procedibili a querela; la Corte ha ritenuto intempestiva la richiesta di rinvio finalizzata a valutare una remissione di querela quando la materia era cambiata molti anni prima.

Massime di principio

  • Le contestazioni di nullità procedurale per mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.M. richiedono la prova dell'inosservanza concreta e/o l'eccezione tempestiva: se la difesa non eccepisce nei termini previsti dalla disciplina emergenziale, la censura difficilmente sarà accolta in Cassazione.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e l'apprezzamento del contenuto intimidatorio di una minaccia sono valutazioni di merito (fattuali) non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di contraddizioni manifeste.
  • Richieste di rinvio per ottenere remissione di querela o modifica della procedibilità possono essere considerate intempestive se basate su cambi normativi intervenuti molto prima: è necessario agire tempestivamente nei gradi di merito e comprovare la rilevanza e la concretezza dell'evento.
  • La prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata non rileva se il ricorso è dichiarato inammissibile: l'eventuale estinzione del reato sopravvenuta non può essere valutata dalla Cassazione quando non è instaurato il rapporto processuale per inammissibilità del ricorso.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve motivare specificamente i vizi di diritto e confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o riproposizioni di ricostruzioni alternative senza dimostrare manifesta illogicità o contraddizione motivazionale sono destinate al rigetto.

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