Corte di giustizia, Sentenza C-102/22
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 27 April 2023. — HC v European Commission. — Appeal – Civil service – Recruitment – Open competition EPSO/AD/363/18 – Notice of competition – Assessment by the selection board of the candidate’s answers to the ‘Talent Screener’ – Non-admission to the next stage of the competition – Rules on languages – Limitation of the choice of the second language of the competition to English and French – Plea of illegality relating to the notice of competition – Inadmissibility. — Case C-102/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia respinge integralmente l’appello di HC contro la sentenza del Tribunale relativa a un concorso EPSO per amministratori nei settori dogane e fiscalità. Conferma che la commissione giudicatrice non ha commesso errori manifesti nella valutazione del Talent Screener e che l’eccezione di illegittimità contro le regole linguistiche del bando era inammissibile per mancanza di nesso stretto con la decisione di esclusione. HC è stato condannato alle spese.
Impugnazione in materia di pubblico impiego UE: legittimità delle valutazioni del Talent Screener e inammissibilità dell’eccezione di illegittimità contro le regole linguistiche del bando di concorso.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare, da un lato, la valutazione della commissione giudicatrice sul Talent Screener, in particolare quanto all’interpretazione dei criteri relativi all’esperienza professionale e ai titoli di studio, e, dall’altro, nel dichiarare irricevibile l’eccezione di illegittimità delle disposizioni del bando che limitavano la scelta della lingua 2 del concorso all’inglese e al francese, per assenza di un nesso stretto con la decisione impugnata.
Principio di diritto
La Corte conferma che, in sede di impugnazione, la valutazione dei fatti e delle risposte del candidato nel Talent Screener può essere censurata solo in presenza di distorsione manifesta del materiale probatorio, da dimostrare in modo preciso; inoltre, un’eccezione di illegittimità contro il bando di concorso è ammissibile solo se le disposizioni contestate hanno costituito la base giuridica o presentano un nesso stretto con la motivazione della decisione individuale impugnata. Nel caso di specie, la decisione di non ammettere HC alla fase successiva dipendeva esclusivamente dal punteggio insufficiente nel Talent Screener, non dalle regole linguistiche del concorso; perciò il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regole linguistiche del bando di concorso EPSO/AD/363/18
Esclusione da concorso EPSO e contestazione delle regole linguistiche
La pronuncia riguarda un ricorso di impugnazione proposto da HC avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la sua azione contro atti relativi al concorso aperto EPSO/AD/363/18 per amministratori nei settori dogane e fiscalità. La Corte esamina sia la correttezza della valutazione del Talent Screener sia l’ammissibilità dell’eccezione di illegittimità delle regole linguistiche del bando.
Fatti e procedimento
EPSO aveva pubblicato il bando il 11 ottobre 2018. HC aveva presentato domanda per il settore dogane ed era stato ammesso alla fase di selezione basata sulle qualifiche, il cosiddetto Talent Screener. Successivamente, la commissione giudicatrice gli aveva attribuito 27 punti, inferiori alla soglia minima di 33, e dunque non era stato ammesso all’assessment centre. La sua richiesta di riesame e il successivo reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari erano stati respinti.
Decisione del Tribunale e contenuto dell’appello
Dinanzi al Tribunale, HC aveva chiesto l’annullamento del bando, della decisione di non ammissione, della decisione sul riesame, della decisione EPSO sul reclamo e della lista degli ammessi all’assessment centre, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso. In appello, HC ha articolato due motivi: il primo contro l’analisi del Tribunale sulla valutazione delle sue risposte al Talent Screener; il secondo contro la declaratoria di irricevibilità dell’eccezione di illegittimità relativa alle limitazioni linguistiche del concorso.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- l’articolo 256 TFUE, che delimita il sindacato della Corte di giustizia sugli accertamenti di fatto del Tribunale;
- l’articolo 277 TFUE, sull’eccezione di illegittimità;
- l’articolo 263 TFUE, quale riferimento sistematico per il controllo incidentale degli atti di portata generale;
- l’articolo 58 dello Statuto della Corte;
- l’articolo 168 del regolamento di procedura della Corte;
- l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari.
Primo motivo: valutazione del Talent Screener
HC contestava, in sostanza, la valutazione delle sue risposte alle domande 1b e 6b del Talent Screener.
Quanto alla domanda 1b, la Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento: il Tribunale è giudice esclusivo dei fatti, salvo distorsione manifesta del materiale probatorio, che deve essere dimostrata in modo preciso e risultare evidente dagli atti. Esaminando le risposte di HC, la Corte osserva che:
- nella prima risposta, HC non aveva affermato di aver redatto egli stesso disposizioni legislative, regolamenti o procedure, ma di aver proposto soluzioni e modifiche alla normativa primaria di paesi partner;
- nella seconda risposta, l’attività descritta riguardava la revisione e approvazione di relazioni di esperti su proposte di modifica normativa, dunque un’attività di analisi e approvazione, non di redazione;
- nella terza risposta, la redazione di linee guida per autorità di paesi partner non equivaleva alla redazione di testi normativi originali o di contenuto prescrittivo analogo.
La Corte aggiunge che il Tribunale non aveva applicato una nozione eccessivamente restrittiva del criterio del bando sulla “drafting of legislation, rules and procedures”: anche se aveva richiamato la necessità di testi vincolanti o comunque di contenuto prescrittivo, non aveva escluso in assoluto atti non formalmente vincolanti, purché esprimenti una vera attività di redazione normativa. Non emergendo alcuna distorsione evidente, il motivo è stato respinto.
Quanto alla domanda 6b, relativa ai titoli di studio supplementari, HC aveva indicato un master in accounting, administration and finance e un master in EU law. La Corte osserva che l’appello si limitava a reiterare argomentazioni già svolte in primo grado senza indicare con precisione la norma italiana che avrebbe attribuito al primo titolo un livello universitario equivalente. Inoltre, le doglianze sul contenuto dei corsi erano in parte inefficaci perché il Tribunale aveva esaminato tali aspetti solo per completezza. Per il master in diritto dell’Unione, HC non aveva indicato nel proprio modulo elementi che dimostrassero una specializzazione in dogane o fiscalità, né la ripartizione del programma in tali materie. Anche su questo punto, pertanto, non vi era stata distorsione del materiale probatorio.
Secondo motivo: eccezione di illegittimità sulle regole linguistiche
HC sosteneva che fosse illegittima la previsione del bando che limitava la lingua 2 del concorso all’inglese o al francese. La Corte richiama la disciplina dell’articolo 277 TFUE e la propria giurisprudenza: l’eccezione di illegittimità è ammissibile solo se l’atto contestato costituisce la base giuridica della decisione impugnata o presenta un nesso stretto con la sua motivazione sostanziale.
Applicando tale criterio, la Corte rileva che la decisione di non ammissione di HC all’assessment centre era fondata esclusivamente sul punteggio insufficiente ottenuto nel Talent Screener. In tale fase non venivano valutate competenze linguistiche o comunicative, e il contenuto della decisione non dipendeva dalle regole linguistiche del bando. Le eventuali difficoltà di espressione in inglese o francese non erano dunque rilevanti ai fini della motivazione della decisione impugnata. Di conseguenza, il nesso stretto richiesto dalla giurisprudenza mancava e l’eccezione di illegittimità era inammissibile.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione delle regole sulle spese del giudizio di legittimità, condanna HC a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
Principi ricavabili
La sentenza ribadisce due principi operativi di rilievo per la pratica del pubblico impiego europeo:
- in appello non è consentito trasformare una contestazione della valutazione del merito tecnico della commissione giudicatrice in una nuova discussione dei fatti, salvo prova rigorosa della distorsione del materiale probatorio;
- l’eccezione di illegittimità contro un bando di concorso è utilizzabile solo se la disposizione contestata ha effettivamente inciso sulla decisione individuale impugnata o ne ha costituito il fondamento giuridico, non bastando un collegamento meramente astratto o indiretto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 27 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-528/21
- Sentenza · 27 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-537/20
- Sentenza · 27 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-352/21
- Sentenza · 27 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-492/21
- Sentenza · 27 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-549/21
- Sentenza · 27 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-628/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →