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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18607/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda proposta da numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione in epoca antecedente al recepimento completo delle direttive comunitarie sulla remunerazione degli specializzandi. Gli attori avevano chiesto il riconoscimento del diritto all'adeguata remunerazione e, in subordine, il risarcimento del danno o l'arricchimento senza causa. In sede di rinvio la Corte d'appello di Roma aveva accolto in larga parte le domande, ma aveva liquidato per ogni anno di corso l'importo di euro 11.103,82 e aveva riconosciuto la somma anche in favore di tutti gli appellanti senza distinguere tra chi avesse iniziato il corso prima del 1° gennaio 1983 e chi dopo tale data; aveva inoltre dichiarato inammissibile l'intervento del dott. Tromba e aveva incluso il dott. Giuseppe Lepore tra i beneficiari. Le Amministrazioni hanno proposto ricorso principale deducendo: 1) errata quantificazione dell'indennità, perché l'art. 11 della l. n. 370/1999 prevede euro 6.713,94 annui e non euro 11.103,82; 2) erronea estensione del beneficio anche ai periodi anteriori al 1° gennaio 1983, in contrasto con la giurisprudenza unionale e di legittimità; 3) violazione delle norme processuali e del giudicato interno quanto ad alcuni soggetti inseriti tra gli appellanti, con particolare riferimento a un medico che non risultava parte nei precedenti gradi; 4) dedotta violazione del giudicato per asserito doppio ristoro in favore di una medica, esclusa poi per difetto di identità soggettiva. I ricorsi incidentali dei medici riguardavano soprattutto il mancato riconoscimento degli interessi, della rivalutazione e, per un gruppo di ricorrenti, il danno da perdita di chance; il dott. Tromba ha invece contestato la qualificazione come interventore e l'inammissibilità della sua posizione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e ha accolto parzialmente il terzo, rigettando il quarto. Ha dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali dei gruppi di medici che chiedevano interessi, rivalutazione e ulteriori danni, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del dott. Tromba perché volto a censurare un presunto errore di fatto qualificabile come revocatorio, non deducibile in cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo calcolo delle spettanze secondo l'importo corretto di euro 6.713,94 annui e per la distinzione tra i medici che hanno iniziato la specializzazione prima del 1° gennaio 1983, per i quali il diritto alla remunerazione decorre solo da tale data, e gli altri. È stata inoltre cassata senza rinvio, limitatamente al dott. Giuseppe Lepore, la statuizione che lo aveva erroneamente incluso tra i beneficiari, con compensazione delle spese su tale punto. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dei gradi precedenti e del giudizio di legittimità, salvo la posizione del dott. Tromba, condannato alle spese del proprio ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    euro 6.713,94 annui; Lire 13.000.000

    costituisce il parametro di quantificazione dell'obbligo risarcitorio/indennitario per i medici specializzandi interessati, sostitutivo della precedente pretesa parametrata ad altre misure; la Corte ne ribadisce la vincolatività e la corretta applicazione

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    non è applicabile ai medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore al 1991, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata

  • direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76

    il loro tardivo recepimento fonda la pretesa dei medici alla remunerazione adeguata; la tutela decorre, per le formazioni iniziate prima della direttiva 82/76, dal 1° gennaio 1983 per i periodi successivi a tale data

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dalle parti ricorrenti nel quadro della dedotta fonte dell'obbligazione risarcitoria

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalle parti ricorrenti nel quadro dell'adempimento e del corretto comportamento obbligatorio

  • art. 2043 c.c.

    la Corte d'appello aveva ricondotto la responsabilità dello Stato non a illecito aquiliano, ma a inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente; la Cassazione richiama tale impostazione nel confermare il quadro complessivo della pretesa

  • art. 1219 c.c.

    gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dalla messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale

  • art. 1224 c.c.

    sulla somma dovuta, qualificata come debito di valuta, spettano gli interessi legali di mora; non spettano automaticamente rivalutazione e interessi compensativi in assenza di prova specifica

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali nel quadro della liquidazione del danno

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali nel quadro della liquidazione del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali per la disciplina del risarcimento del danno

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per contestare la legittimazione e la proposizione della domanda nei confronti di taluni soggetti

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare l'interesse ad agire o a resistere di taluni soggetti

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel ricorso principale per questioni di contraddittorio e partecipazione al giudizio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nei ricorsi incidentali per omessa pronuncia sulla domanda di interessi

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale travolge, come effetto automatico, la statuizione impugnata

  • art. 344 c.p.c.

    richiamato in relazione all'intervento in appello e alla declaratoria di inammissibilità della posizione del dott. Tromba

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità evocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di legittimità evocata per nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente Tromba, ma la censura è ritenuta inammissibile perché sostanzialmente revocatoria

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato dalla Corte quale ulteriore ragione di inammissibilità di un motivo manifestamente contrario a giurisprudenza consolidata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo sul preteso giudicato favorevole già formato in altro giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi alla mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie sulla formazione medica specialistica, l'importo spettante va liquidato secondo il parametro fissato dall'art. 11 della l. n. 370/1999, con esclusione di diversi criteri di quantificazione non compatibili con quel parametro.
  • Per le specializzazioni iniziate prima del 1° gennaio 1983, la remunerazione adeguata è dovuta solo per i periodi successivi a tale data; la sentenza deve distinguere espressamente le singole posizioni, altrimenti incorre in errore di diritto.
  • Il diritto agli interessi sulla somma dovuta, una volta qualificata l'obbligazione come debito di valuta, decorre dalla costituzione in mora o, in mancanza, dalla notificazione della domanda giudiziale; rivalutazione e interessi compensativi non spettano automaticamente e richiedono prova rigorosa di circostanze particolari.
  • Chi non è mai stato parte del giudizio nei gradi precedenti non può essere utilmente inserito nel giudizio di rinvio come se fosse un appellante originario; l'errore di fatto sulla sua partecipazione processuale non è censurabile in cassazione se integra un errore revocatorio.
  • Per ottenere il risarcimento di un danno ulteriore da perdita di chance non basta dedurre in astratto l'inutilizzabilità del titolo, ma occorre allegare e provare specifiche occasioni favorevoli concretamente perdute in conseguenza dell'illegittima formazione specialistica incompleta o tardivamente riconosciuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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