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Sentenza

Sentenza n. 10407/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento 1. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera Consob 25 marzo 2025 n. -OMISSIS-, recante «Approvazione della graduatoria dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l’anno 2021 alla qualifica di condirettore dalla qualifica di funzionario di 1a e conferimento delle relative promozioni – reinquadramento nel segmento professionale di direttore per gli anni 2022, 2023 e 2024 dei candidati risultati idonei» (doc. 1), comunicata al ricorrente il 29 marzo 2025 (doc. 1-bis), nonché della relazione della Giunta di scrutinio per la Commissione 11 ottobre 2024 prot. n. -OMISSIS-, recante «Scrutinio alla qualifica di condirettore dalla qualifica di primo funzionario e dalla qualifica di funzionario di prima per l’anno 2021» (doc. 2), delle relazioni integrative della Giunta di scrutinio per la Commissione 4 novembre 2024, prot. n. -OMISSIS- e 21 febbraio 2025 prot. n.-OMISSIS- (doc. 22 e 23), del verbale della riunione della stessa Giunta del 13 maggio 2024 (doc. 5); - in parte qua e per quanto occorrer possa, degli artt. 51-56 del Regolamento CONSOB del personale approvato con delibera 4 dicembre 2002, n. -OMISSIS-(doc. 3); - degli altri atti della procedura presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi tutti i verbali della Giunta di scrutinio e quelli della Commissione, anche nella parte in cui hanno determinato in 93 punti il coefficiente minimo per l’idoneità alla promozione, sia pure nel testo non ancora conosciuto e con riserva di proposizione di motivi aggiunti nei termini di legge decorrenti dal loro rilascio in copia o dal deposito in giudizio; 2. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 luglio 2025: - di tutti i verbali delle adunanze della Commissione (CONSOB) nel procedimento de quo e, in particolare fra essi, del verbale della medesima Commissione 25 marzo 2025, n. -OMISSIS- (doc. 25), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’annullamento, anche alla luce delle doglianze formulate nel presente atto, degli atti già impugnati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202506577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera Consob di approvazione della graduatoria dello scrutinio per la promozione a condirettore e degli atti della procedura comparativa, inclusi i verbali, le relazioni della Giunta di scrutinio e la fissazione della soglia di idoneità a 93 punti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocatosi nella graduatoria della procedura di avanzamento per l'anno 2021 senza conseguire l'idoneità, ha dedotto sette motivi. Con il primo ha contestato la fissazione della soglia di idoneità in 93 punti, denunciando irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, carenza di motivazione, sviamento e violazione degli artt. 54 e 55 del regolamento Consob del personale. Con il secondo ha lamentato la mancata attribuzione di un punto aggiuntivo per il possesso di un dottorato di ricerca specifico. Con il terzo ha censurato l'incompletezza della scheda di sintesi predisposta dalla Giunta di scrutinio e l'omessa considerazione del dottorato e di altri elementi della propria posizione, nonché la non omogeneità dei rapporti valutativi. Con il quarto ha contestato, per asserita disparità di trattamento e travisamento dei fatti, i punteggi attribuiti ad altri candidati ritenuti meno qualificati. Con il quinto motivo, proposto con motivi aggiunti dopo l'accesso agli atti, ha dedotto un errore nell'attribuzione di 2,40 anziché 2,60 punti per il sub-criterio Attivismo/equilibrio per soluzioni innovative e ha contestato i giudizi relativi all'attività svolta durante l'emergenza pandemica, alla capacità di organizzare risorse e alla capacità dirigenziale. Con il sesto ha censurato il giudizio di 7,70 punti, anziché il massimo, per il livello di complessità dell'attività svolta, raffrontandolo con quello attribuito a un altro candidato. Con il settimo ha denunciato la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, sostenendo che i criteri e la soglia di idoneità sarebbero stati fissati dopo la conoscenza delle schede dei candidati.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la fissazione della soglia di idoneità rientra nella discrezionalità tecnica dell'organo valutativo; il regolamento stabiliva soltanto una soglia minima, non un rapporto necessario tra punteggio massimo e soglia. Il raffronto con il numero dei vincitori non dimostrava irragionevolezza, anche perché gli idonei erano 21 a fronte di 15 vincitori. Non era pertinente il richiamo al favor partecipationis, riferito alle soglie di sbarramento tra prove concorsuali. È stata inoltre esclusa la prova che la soglia fosse stata fissata dopo la valutazione dei candidati. Il secondo motivo è stato respinto perché il ricorrente aveva già ottenuto il punteggio massimo per il criterio relativo ai requisiti di preparazione professionale, sicché non residuava spazio per un ulteriore punto per il dottorato. Il terzo motivo è stato respinto: la Commissione aveva esaminato anche gli estratti dei rapporti valutativi annuali; le censure relative ai rapporti valutativi erano comunque inammissibili perché tali atti non erano stati impugnati e risultavano genericamente formulate. Il quarto motivo è stato respinto per genericità ed esploratività: le valutazioni comparative sono ampiamente discrezionali e possono essere sindacate solo in presenza di vizi macroscopici, non dimostrati dal semplice raffronto testuale delle schede. Il quinto motivo è stato accolto solo in parte quanto all'errore di attribuzione del punteggio per il sub-criterio Attivismo/equilibrio per soluzioni innovative: il giudizio letterale di più che ottimo comportava 2,60 punti anziché 2,40, con un incremento di 0,20 punti. Tuttavia, l'incremento non superava la prova di resistenza, poiché il ricorrente restava comunque tra i non idonei. Sono state respinte le ulteriori censure del quinto motivo: la formulazione di un giudizio sintetico non impone alla Commissione di esaminare atomisticamente ogni attività; la mancata menzione espressa di un'attività non prova che essa non sia stata considerata; la richiesta di sostituire il giudizio con quello massimo investiva il merito amministrativo. È stata inoltre esclusa la dedotta sottostima delle risorse coordinate, poiché il ricorrente aveva coordinato due risorse e fornito indicazioni ad altre due, senza che tale attività fosse equiparabile al coordinamento pieno. Il diverso giudizio sulla capacità dirigenziale rispetto a una collega era giustificato dalla differente natura, stabilità e continuità delle funzioni svolte. Il sesto motivo è stato respinto: il diverso punteggio relativo alla complessità dell'attività dipendeva dalla diversità delle mansioni e delle specifiche attività svolte dai candidati; non era sufficiente il raffronto tra le espressioni utilizzate nei giudizi. Il settimo motivo è stato respinto perché la conoscenza dei nominativi e la lettura preliminare delle schede non impediscono la predeterminazione dei criteri prima della valutazione vera e propria, purché non emerga un condizionamento. Nel caso concreto la Commissione aveva applicato criteri e soglia consolidati, già utilizzati negli avanzamenti precedenti, senza prova di favoritismi o svantaggi indebiti. L'accoglimento parziale del solo profilo quantitativo del quinto motivo non ha prodotto l'annullamento degli atti per mancato superamento della prova di resistenza.

Norme richiamate

  • artt. 54 e 55 Regolamento Consob del personale del 2002

    Il punteggio massimo di scrutinio è pari a 99 punti per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a e da questa alla qualifica di condirettore, a 100 punti per le promozioni alla qualifica di primo funzionario e da questa alla qualifica di condirettore; il punteggio complessivo minimo per l'idoneità alla promozione non può essere fissato in misura inferiore al 50% del punteggio massimo complessivo.

    Il regolamento pone un limite minimo alla soglia di idoneità, ma non impone uno specifico rapporto tra punteggio massimo, soglia di idoneità e numero dei vincitori; la fissazione della soglia rientra nella discrezionalità tecnica dell'organo valutativo.

  • art. 144 Regolamento Consob del personale

    Per il periodo 2022-2025 i consiglieri, già funzionari di 1a e primi funzionari risultati idonei nella sessione di avanzamenti 2021 alla qualifica di condirettore, in relazione alla posizione ricoperta nelle rispettive graduatorie, sono reinquadrati nel segmento professionale di direttore con decorrenza 1° luglio di ciascun anno, per un numero di posizioni annuali – in presenza di graduatorie capienti – non inferiore a cinque, da ripartire tra le due graduatorie in proporzione al numero di idonei presenti in ciascuna di esse.

    La disciplina del reinquadramento dei candidati idonei non dimostra che il numero degli idonei debba coincidere con quello dei promossi e conferma la possibilità di una graduatoria di idonei più ampia dei posti immediatamente disponibili.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    Nei concorsi pubblici […] sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

    Il riferimento, pur relativo a procedure concorsuali diverse, è stato utilizzato come termine di confronto per evidenziare che il numero degli idonei nella procedura era superiore a quello dei vincitori ma non, per ciò solo, irragionevole.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L'istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, previa integrazione del contraddittorio.

  • artt. 3 e 6 d.m. 22 ottobre 2004, n. 270

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla pretesa valorizzazione del dottorato di ricerca; il giudice ha ritenuto che il punteggio massimo già attribuito per il criterio relativo alla preparazione professionale escludesse ulteriori incrementi.

Massime di principio

  • La fissazione della soglia di idoneità in una procedura comparativa per avanzamento di carriera rientra nella discrezionalità tecnica dell'organo valutativo e può essere censurata solo se manifestamente irragionevole, arbitraria o viziata da travisamento; il mero raffronto tra punteggio massimo, soglia e numero dei vincitori non è sufficiente.
  • Quando un candidato ha già conseguito il punteggio massimo previsto per il criterio nel quale è riconducibile un determinato titolo, non può pretendere un ulteriore incremento per il medesimo titolo, se la griglia di valutazione non prevede una distinta valorizzazione.
  • Nelle procedure comparative, la Commissione può esprimere giudizi globali di sintesi senza illustrare atomisticamente ogni singolo elemento dell'attività del candidato; l'omessa menzione testuale di una specifica esperienza non dimostra, da sola, che essa non sia stata considerata.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni comparative è limitato ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento; il giudice non può sostituire il proprio giudizio di merito a quello della Commissione.
  • Il principio secondo cui i criteri devono essere predeterminati prima della valutazione non impedisce che la Commissione conosca previamente i nominativi o legga le schede dei candidati, purché i criteri siano fissati prima dell'attribuzione dei punteggi e non emerga un concreto condizionamento della valutazione.
  • L'accertamento di un errore puntuale nel punteggio non comporta l'annullamento della procedura se, applicata la correzione, il candidato non supera comunque la soglia di idoneità o non consegue una posizione utile: opera in tal caso la prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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